Resta poco tempo per compilare, controllare e inviare la comunicazione necessaria per accedere al credito d'imposta previsto dal decreto "Sostegni-bis" (articolo 67-bis), a favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a privati, destinati all'affissione di manifesti e altre installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio. Per la misura sono stati stanziati 20 milioni di euro, l'obiettivo è favorire la ripresa del mercato della pubblicità, anche in considerazione delle ripercussioni economiche dovute al Covid-19.
I soggetti che ne hanno i requisiti devono affrettarsi per non perdere l'opportunità, il canale telematico per la trasmissione delle richieste, attivo dallo scorso 10 febbraio chiuderà, infatti, giovedì 10 marzo.
Ricordiamo che, per favorire la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, l'agevolazione spetta anche nei casi in cui il versamento del canone per il 2021 sia stato effettuato tardivamente, purché comprensivo di interessi e sanzioni, ma comunque entro la data di presentazione della comunicazione dell'importo versato per lo scorso anno a titolo di canone. In ogni caso, ai fini del riconoscimento del credito di imposta va preso in considerazione solo l'importo versato a titolo di canone e non anche quello riferito a interessi e sanzioni dovuti per il tardivo pagamento.
Ricapitolando, i destinatari dell'agevolazione, per accedere all'incentivo, devono comunicare, attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite un incaricato abilitato, l'importo del canone patrimoniale versato, per un periodo non superiore a sei mesi (il versamento effettuato per un periodo superiore, deve essere ricalcolato parametrandolo a 6 mesi), per l'anno 2021. L'ammontare massimo del contributo è, infatti, pari a detto importo moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con successivo provvedimento delle Entrate, da emanare entro il 21 marzo 2022. In particolare, l'Agenzia, sulla base delle comunicazioni pervenute, determinerà la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili.
Il canone unico patrimoniale, riferimento base per la determinazione del bonus, è il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria introdotto dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 816 e seguenti) a partire dal 1° gennaio 2021, in favore degli enti locali, in sostituzione di altri tributi, come Tosap e Cosap.
Il tax credit è riconosciuto nel rispetto dei limiti de minimis previsto dalla disciplina Ue.
Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono state definitive con la circolare n. 1/2022 dell'Agenzia delle entrate (vedi articolo "Canone unico patrimoniale, le regole sul tax credit"), mentre con il provvedimento dello scorso 29 ottobre sono stati approvati modello, istruzioni e specifiche tecniche da utilizzare per l'occasione (vedi articolo "Installazioni pubblicitarie, istruzioni per il tax credit"). Con la pubblicazione, lo scorso 10 febbraio, del kit informatico composto dai software di compilazione e controllo, infine, l'Agenzia delle entrate ha fornito tutti gli strumenti necessari per inviare la comunicazione del canone pagato ai fini della determinazione teorica del beneficio (vedi articolo "Tax credit pubblicità on the road: i software per la comunicazione").
Entro cinque giorni dall'invio, effettuato esclusivamente attraverso il canale telematico dell'Agenzia delle entrate, il contribuente riceverà una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione o viceversa lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta è a disposizione del soggetto che ha trasmesso il modello nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.
Il credito d'imposta sarà utilizzabile, esclusivamente in compensazione tramite F24, presentato tramite i servizi telematici delle Entrate, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di utilizzo del credito teorico. Fanno eccezione i contributi superiori a 150mila euro sottoposti a specifiche verifiche, per i quali occorre attendere l'autorizzazione dell'amministrazione finanziaria.
Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi richiesti risulti inferiore allo stanziamento, il tax credit fruibile risulterà pari al 100% dell'importo massimo spettante ossia del canone pagato. dal sito FISCO OGGi