Sostenibilita' a garanzia di canoni. L’atto vuole l’imposta di registro

25.02.2023

Il contratto di cessione dei crediti vantati nei confronti del Gestore dei servizi energetici (Gse spa) stipulato, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, a garanzia del pagamento dei canoni derivanti da un contratto di leasing, è soggetto a imposta proporzionale di registro, con aliquota dello 0,50%, da calcolarsi sulla base del "valore dei crediti dichiarato" dalla parte in via presuntiva, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva dell'ammontare degli stessi.
Questo, in sintesi, il chiarimento fornito, con risoluzione n. 95/E del 17 ottobre, dall'Agenzia delle Entrate, in risposta al quesito posto da una società di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in relazione all'applicazione dell'imposta di registro all'atto di cessione in garanzia dei crediti Gse non ancora determinati al momento della registrazione dell'atto.La fattispecie
La società istante ha realizzato un campo fotovoltaico "a terra" e ha stipulato con il Gse una convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, spettanti per la produzione di energia elettrica derivante dal medesimo impianto. La stessa, inoltre, ha ceduto l'impianto fotovoltaico a una società di leasing, stipulando, nel contempo, un contratto di locazione finanziaria per la durata di diciotto anni.
A garanzia del pagamento dei canoni derivanti dal contratto di locazione finanziaria, la società istante si è impegnata a cedere alla società di leasing, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, i crediti costituiti dalle tariffe incentivanti erogate dal Gse.
L'ammontare di tali crediti - calcolato moltiplicando la quantità mensile di energia prodotta per la tariffa riconosciuta dal gestore - non risulta determinato al momento della registrazione dell'atto. Inoltre, la quantità di energia prodotta varia in ragione della produttività dell'impianto fotovoltaico.Il parere dell'Agenzia delle Entrate
Con riferimento a tale problematica, l'Agenzia ha già avuto modo di chiarire, con la risoluzione n. 278/2008, che la cessione dei crediti è un negozio con una propria causa giuridica, in quanto dotato di un'autonoma funzione economico-sociale, che non viene compressa anche in presenza di un collegamento con lo schema unitario del contratto di leasing e che, pertanto, la tassazione applicabile a tali operazioni deve essere definita autonomamente.Escluso, quindi, che il contratto di cessione dei crediti a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione finanziaria, possa essere ricondotto tra le operazioni di natura finanziaria soggette a Iva e considerato il principio di alternatività Iva-Registro (articolo 40 del Tur), trova applicazione alla cessione in esame l'imposta di registro, nella misura dello 0,50% (articolo 6 della tariffa, parte I, allegata al Tur).La risoluzione in commento ribadisce quanto sopra e pone ulteriori chiarimenti in ordine all'applicazione dell'imposta dovuta.
Tenuto conto che l'importo dei crediti ceduti non è stabilito al momento della registrazione dell'atto di cessione, l'Agenzia ha ritenuto possibile applicare le stesse modalità di tassazione previste per i contratti a prezzo indeterminato (articolo 35, comma 1, del Tur).
La base imponibile deve essere, quindi, calcolata sul valore dei crediti dichiarato in via presuntiva dalla parte, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva dell'ammontare delle somme maturate.In sostanza, afferma l'Amministrazione, i contribuenti che richiedono la registrazione dell'atto di cessione dei crediti Gse devono dichiarare il valore previsto per l'intera durata del contratto, sulla base di criteri attendibili (per esempio, business plan).
I contribuenti sono, altresì, tenuti a verificare se, nel corso del tempo, l'ammontare dei crediti erogati dal gestore superi il valore precedentemente dichiarato; in tal caso, sono tenuti a un ulteriore versamento d'imposta, previa denuncia come previsto dall'articolo 19 del Tur.
Se, al contrario, le somme effettivamente erogate risultano inferiori all'importo indicato in sede di registrazione dell'atto, i contribuenti hanno diritto al rimborso dell'eccedenza d'imposta versata.