Secondo il "decreto Rilancio", gli atti di accertamento per i quali i termini di decadenza scadevano tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, dovevano essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo sospensione per casi di indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. La notizia di reato è tra le ipotesi che non consentono di ritardare la notifica dell'avviso di accertamento.
Lo ha affermato la Ctp di Cagliari nella sentenza n. 318 del 31 maggio 2022.
I fatti in causa
Al centro della vertenza, un avviso di accertamento emesso da un ufficio sardo dell'Agenzia delle entrate nei confronti di un contribuente, che derivava da un controllo avviato nel 2018, con invito all'esibizione della documentazione contabile tenuta per l'anno d'imposta 2015, cui aveva fatto seguito un invito a comparire, finalizzato all'adesione, ai sensi dell'articolo 5-ter del Dlgs 218/1997.
Su tali basi, veniva accertato a carico del contribuente un maggior reddito d'impresa ai fini Irpef e un maggior valore della produzione ai fini Irap, oltre a maggiori contributi previdenziali.
Il destinatario dell'atto proponeva ricorso avanti alla Ctp di Cagliari, eccependo, per quanto ci interessa in questa sede, che l'atto impositivo fosse nullo per violazione dell'articolo 157, comma 1, Dl 34/2020 (decreto "Rilancio"). In particolare, il contribuente contestava la sussistenza dei requisiti di indifferibilità e urgenza addotti dall'ufficio per la notifica dell'atto ante tempus, ossia prima della scadenza del prescritto termine di sospensione e deduceva che la notifica dell'atto impositivo ben poteva avvenire sulla base del più ampio termine di accertamento previsto dall'articolo 43, comma 3, Dpr 600/1973 (raddoppio dei termini di accertamento) e ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
La sentenza
Nel rigettare il ricorso, il Collegio cagliaritano premette che l'articolo 157 Dl 34/2020, convertito dalla legge 77/2020, ha stabilito che gli atti di accertamento per i quali i termini di decadenza scadevano tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, dovevano emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo sospensione per i casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Tra i casi di indifferibilità ed urgenza che legittimano le comunicazioni e la notifica di atti durante il periodo di sospensione - continua la Ctp - rientra l'ipotesi di comunicazioni o atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 cpp.
Ciò premesso, osserva il Collegio, una valida ragione d'urgenza, come ha stabilito la Corte suprema, è ravvisabile nella condotta del contribuente avente rilevanza penale, tanto più qualora integrante frode fiscale anche al fine di evitare la reiterazione di condotte delittuose (cfr Cassazione n. 21163/2021).
Infatti, il pubblico ufficiale - allorché abbia acquisito la notitia criminis nell'esercizio o a causa delle sue funzioni - non può liberamente valutare se e quando presentare la denuncia, ma deve inoltrarla prontamente, pena la commissione del reato previsto e punito dall'articolo 361 cp per il caso di omissione o ritardo nella denuncia, senza alcun margine di discrezionalità.
Ebbene, secondo la Ctp è infondato il rilievo del contribuente, secondo cui, nel caso di specie, la comunicazione alla competente Autorità giudiziaria sarebbe stata inoltrata già in sede di notifica dell'invito, per cui l'ufficio avrebbe potuto attendere per la notifica dell'accertamento.
Il Collegio sardo chiarisce, infatti, che l'invito al contradditorio e l'avviso di accertamento sono due atti distinti: con il primo si istaura il contradditorio aperto ad approfondire la posizione del contribuente, con il secondo si ha la formulazione dei rilievi contestati e la constatazione della condotta, astrattamente sussumibile ad una fattispecie penale.
In definitiva, una volta manifestatosi il presupposto che determina l'obbligo di comunicazione di reato, come sopra esposto, non è possibile rinviare oltre la notifica dell'avviso di accertamento e, viceversa, non è possibile temporeggiare sulla notifica dell'accertamento che constata i fatti denunciati. da fisco oggi