Con la pubblicazione del Regolamento (Ue) n. 2022/1504 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 235/19, dello scorso 12 settembre, sono rese disponibili le informazioni, con i relativi controlli, che debbono essere trasmesse al data base Cesop per poi essere scambiate tra le varie amministrazioni fiscali per combattere efficacemente le frodi Iva nel settore del commercio elettronico
Vengono rese disponibili le informazioni, con i relativi controlli, che debbono essere trasmesse al potente data base Cesop per poi essere scambiate tra le varie Amministrazioni fiscali con la finalità di combattere efficacemente le frodi in materia di IVA nel settore del commercio elettronico (vedi articolo "Regimi speciali Iva Oss e iOss - 11: contro le frodi Iva 2.0 nasce Cesop").
L'"incontrastata" ascesa del commercio elettronico B2C
Le forniture transfrontaliere di beni e servizi tra imprese e consumatori (vendite B2C) sono sempre più agevolate dalla rapida crescita del commercio elettronico che offre maggiori opportunità di vendita alle imprese e di scelta ai consumatori.
Contestualmente il sistema commerciale viene sfruttato anche da operatori scorretti, situati sia all'interno ma sempre più spesso all'esterno dell'Unione europea, con l'intento di ottenere un vantaggio di mercato sleale non adempiendo agli obblighi Iva. Ricordiamo che non ricomprendere nel prezzo il tributo può comportare uno "sconto" di circa un quarto dell'importo.
L'e-commerce Vat fraud
La digital economy, che ricomprende anche il fenomeno del commercio elettronico, ha modificato le abitudini di acquisto dei privati e i fornitori hanno subito adattato il proprio business a tali nuovi esigenze. Ciò non è ancora avvenuto per le autorità fiscali che si trovano ad affrontare nuove sfide per far fronte all'e-commerce Vat fraud.
La strategia di contrasto a detti fenomeni illeciti non può essere intrapresa (e vinta) in autonomia dai singoli Stati membri, ma deve fare ricorso necessariamente agli strumenti previsti dalla cooperazione amministrativa, internazionale e comunitaria, adattati al nuovo modo di fare business. Ciò dovrebbe contribuire a ripristinare una leale concorrenza tra imprese.
I modelli di business dell'e-commerce sono molteplici e continuano a evolversi anche se presentano tutti un tratto comune: beni e servizi possono essere ordinati e pagati online dai consumatori finali ai fornitori e non è necessaria la presenza fisica del venditore nello Stato membro di consumo.
I truffatori in detto settore sfruttano, ai fini Iva, la rete internet e le sue strutture per entrare facilmente in contatto con i consumatori esteri e vendere prodotti senza adempiere agli obblighi fiscali.
I contatti commerciali sono facilitati, il più delle volte, da marketplace, siti di aste online o motori di ricerca che possono aggregare i migliori fornitori online per prezzo più basso e per categoria di prodotto, miglior ranking per feedback dei clienti, etc.
Il mancato adempimento degli obblighi Iva, in primis l'omessa/infedele dichiarazione ed il mancato versamento dell'imposta, possono essere ascritti essenzialmente a due categorie principali di contribuenti:
- i fornitori (sostanzialmente di piccole e medie imprese) che non adempiono agli obblighi a causa della complessità del sistema
- i venditori che non adempiono agli obblighi per ottenere intenzionalmente vantaggi illeciti nel mercato in cui operano.