Regime del margine: il cessionario è tenuto a provarne l’applicabilità

31.07.2022

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 11877 del 27 maggio 2014, ha stabilito, in tema di Iva, consolidando il proprio orientamento, che in caso di difetto dei presupposti richiesti per il regime del margine, il rischio dell'operazione intracomunitaria ricade sul cessionario che, nei limiti della diligenza richiesta dalle circostanze, "non abbia verificato preventivamente la regolarità sostanziale dell'operazione", con ciò, intendendosi, tanto la regolarità formale della fattura quanto la condizione soggettiva del cedente.
Il fatto
La vicenda concerne l'impugnazione di un avviso di accertamento in materia di regime del margine (articolo 36 del Dl 41/1995), con il quale l'ente impositore aveva recuperato a tassazione la maggiore Iva dovuta, nei confronti del contribuente che aveva acquistato auto usate presso un soggetto passivo d'imposta dedito professionalmente all'attività di autonoleggio e di leasing, invece che da soggetti non passivi.
Infatti, l'Amministrazione finanziaria ha riscontrato che i cedenti originari, risultanti dal libretto di circolazione, erano imprese di autonoleggio o società di leasing per le quali le autovetture sono beni strumentali e, quindi, l'Iva sul loro acquisto viene generalmente detratta.
Poiché il contribuente a monte ha esercitato il diritto alla detrazione, l'operatore a valle, ossia il cessionario, non può applicare il regime.Il ricorso è stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale e confermato in appello, con sentenza che ha escluso l'obbligo della cessionaria di verificare la corretta applicazione del regime del margine da parte del cedente.
Nella conseguente sede di legittimità, l'Amministrazione soccombente ha denunciato la sentenza impugnata per insufficiente motivazione e violazione del regime del margine di cui al Dl 41/1995.Motivi della decisione
Con l'ordinanza 11877/2014, la Corte suprema ha accolto il ricorso dell'ente impositore, perché la Commissione del riesame ha trascurato di considerare che - ai fini dell'applicazione del regime del margine sulla compravendita di auto usate immatricolate in Italia - è onere della società cessionaria verificare, presso il Pubblico registro automobilistico, se l'alienante fosse o meno soggetto passivo d'imposta, dedito professionalmente all'attività di autonoleggio e leasing.
È quindi legittimo il recupero dell'Iva da parte del Fisco in relazione a operazioni che il contribuente ha indebitamente assoggettato al regime del margine, in assenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, affidandosi soltanto alle formali risultanze documentali, ma ignorando altri elementi conosciuti - o comunque conoscibili - dai quali avrebbe facilmente potuto desumere l'assenza dei requisiti soggettivi nel cedente per l'applicazione di tale regime, come previsto dall'articolo 36 del Dl 41/1995 (cfr Cassazione 15219/2012, 8828/2012 e 8636/2012).Occorre, infatti, considerare a tal fine che, in virtù della specialità del regime del margine rispetto all'ordinario regime Iva, in caso di acquisti intracomunitari, ricade sul contribuente (cessionario) l'onere di provare, a fronte della contestazione dell'Amministrazione fiscale, la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga invocata, salvo l'inapplicabilità dello speciale regime, "indipendentemente dalla consapevolezza che dell'inesistenza dei presupposti abbia avuto il cessionario" (che, eventualmente, rileva solo sull'aspetto sanzionatorio).Secondo l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione 5679/2014, 6916/2013, 6399/2013, 4525/2013, 2227/2011 e 3427/2010), in caso di difetto dei presupposti richiesti per il regime del margine, il rischio dell'operazione intracomunitaria ricade sul cessionario che, nei limiti della diligenza pretesa dalle circostanze, "non abbia verificato preventivamente la regolarità sostanziale dell'operazione", con ciò, intendendosi, tanto la regolarità formale della fattura quanto la condizione soggettiva del cedente.
Ove il grado d'impegno richiesto per detta verifica è tanto più elevato quanto "più specifica è la qualità professionale del cessionario, qualora si tratti di operatore commerciale del settore" (in base alla regola generale fornita dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile).
Il tutto, secondo il "principio di vicinanza al fatto oggetto di prova": il rapporto instaurato con il cedente pone il cessionario in una posizione privilegiata per operare ex ante un controllo delle condizioni di legge rispetto a quello operato soltanto ex post dall'ufficio.Onere di verifica coerente anche con le regole generali poste dalla Corte di giustizia europea in tema di rilevanza della buona fede ai fini della detrazione Iva (cfr sentenza C-643/11 del 31 gennaio 2013), secondo cui, in presenza di evasioni o di irregolarità commesse dal cedente/prestatore o a monte dell'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione, occorre, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere che il cessionario/committente compia verifiche che non gli incombono, dimostrare che quest'ultimo sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si iscriveva in un'evasione dell'Iva. da fisco oggi,