È "5481" il codice tributo istituito con la risoluzione n. 63/E del 26 ottobre 2022, che andrà utilizzato per il versamento, tramite il modello "F24 Accise" delle somme dovute per la fornitura dei contrassegni da applicare sui singoli condizionamenti, necessari, a decorrere dal 1° gennaio 2023, alla circolazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati per consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo (articolo 62-quater.1, comma 10, del Dlgs n. 504/1995).
L'istituzione del codice identificativo è stato richiesto dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli - direzione Accise - Tabacchi, per consentire il versamento delle somme dovute per la fornitura degli appositi contrassegni.
Il neonato codice "5481", denominato "Proventi derivanti dalla fornitura di contrassegni di legittimazione di cui all'articolo 62-quater.1, comma 10, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504",in sede di compilazione del modello "F24 Accise", dovrà essere esposto nella "Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati".
Nella compilazione, inoltre, dovranno essere indicati:
- nel campo "ente", la lettera "M"
- nel campo "provincia", nessun valore
- nel campo "codice identificativo", nessun valore
- nel campo "rateazione", nessun valore
- nel campo "mese", il mese cui si riferisce il pagamento, nel formato "MM"
- nel campo "anno di riferimento", l'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato "AAAA". da fisco oggi.