A parere degli eurogiudici è compatibile con il diritto unionale la disciplina nazionale belga che, in caso di fusione per incorporazione, stabilisce dei limiti al trasferimento del riporto della deduzione dei dividendi alla società incorporante. Lo ha deciso Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 20 ottobre 2022, causa C-295/2021.
Il caso e la questione pregiudiziale
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435/Cee del Consiglio, relativo al regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, in combinato disposto con la terza direttiva 78/855/Cee, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato sul funzionamento della Ue e relativa alle fusioni delle società per azioni, nonché con la sesta direttiva 82/891/Cee del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni.
Nel caso concreto, una società ha incorporato due società di assicurazioni. Successivamente, la stessa compagine e altre cinque società di assicurazioni, sono state incorporate in una altra società.
Le incorporate, riunite sotto la medesima denominazione sociale (quella ricorrente nella controversia in esame), disponevano di eccedenze di redditi definitivamente tassati (Rdt) riportabili agli esercizi successivi. L'incorporante ha, allora, riportato integralmente tali eccedenze di Rdt e tale riporto integrale è stato respinto dall'amministrazione finanziaria belga.
La controversia è quindi approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale, che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue la seguente questione con cui chiede, in sostanza, se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435 debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, ai sensi della quale i dividendi percepiti da una società sono ricompresi nella sua base imponibile prima di essere dedotti da quest'ultima fino a concorrenza del 95% del loro importo ed è consentito, se del caso, riportare tale deduzione a periodi di imposta successivi, ma tuttavia, in caso di incorporazione della società nell'ambito di una fusione, il trasferimento del riporto di tale deduzione all'incorporante è limitato in proporzione alla quota che l'attivo netto fiscale dell'incorporata rappresenta, rispetto al totale dell'attivo netto fiscale della società incorporante e dell'incorporata.
Le valutazioni della Corte UE
L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435, nella versione risultante dalla direttiva 2003/123, prevede che quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in ragione del rapporto di partecipazione tra madre e figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione oppure li sottopongono a imposizione, autorizzando però la madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa agli utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata soddisfino i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della prima direttiva, entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta.
La direttiva 90/435 lascia così esplicitamente la scelta agli Stati membri tra il regime di esenzione e il regime di imputazione, rispettivamente previsti al primo e al secondo trattino dell'articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva.
Lo Stato del Belgio ha optato per il regime di esenzione e, quindi, esclusivamente sulla base di tale disposizione la Corte risponde alla questione sollevata.
A tal riguardo, la Corte ha in precedenza affermato, da un lato, che l'obbligo dello Stato membro che ha scelto il regime previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435 di astenersi dal sottoporre a imposizione gli utili che la società madre riceve in ragione del rapporto di partecipazione, dalla sua società figlia non è subordinato ad alcuna condizione ed è formulato con la sola riserva dei paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo, nonché di quella prevista dall'articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva e, dall'altro, che rientra nel divieto stabilito da detto articolo 4, anche una normativa nazionale che, pur non assoggettando a imposta i dividendi percepiti dalla società madre in quanto tali, può comportare che la società madre subisca indirettamente un'imposizione sui dividendi.
Per quanto riguarda il regime fiscale belga relativo agli Rdt, lo stesso prevedeva originariamente che i dividendi percepiti dalla società madre fossero aggiunti alla base imponibile della medesima e che un importo pari al 95% di tali dividendi fosse dedotto da tale base imponibile, ma solo nella misura in cui esistessero utili imponibili in capo alla società madre e senza alcuna possibilità di riportare agli esercizi fiscali successivi la parte non dedotta degli Rdt.
Tuttavia, il regime degli Rdt è stato modificato nel senso che la parte degli Rdt, che non può essere dedotta nel corso dell'esercizio fiscale, in ragione dell'insufficienza di utili, può ormai essere oggetto di riporto ai successivi esercizi fiscali e tale rinvio non è limitato nel tempo.
Risulta, quindi, che la diminuzione delle perdite riportabili, conseguente all'integrazione dei dividendi nella base imponibile della società madre, è ormai compensata da un riporto, illimitato nel tempo, degli Rdt del medesimo importo.
Nel caso in questione, la controversia riguarda non già una situazione in cui i dividendi versati da una società figlia alla propria società madre siano stati sottoposti a imposizione a carico di quest'ultima, ma una situazione in cui l'amministrazione finanziaria belga ha ammesso solo parzialmente il trasferimento alla società incorporante delle eccedenze di Rdt di cui disponeva l'incorporata, vale a dire nel limite della quota che l'attivo netto fiscale della società incorporata rappresentava, rispetto al totale dell'attivo netto fiscale dell'incorporante e dell'incorporata.
La Corte Ue osserva che l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435 non prevede la possibilità di effettuare un riporto incondizionato delle eccedenze che costituiscono un reddito definitivamente tassato, come quelle contemplate dal regime fiscale belga relativo agli Rdt, di una società incorporata alla società incorporante.
Tale disposizione si limita a prescrivere agli Stati membri la scelta tra il regime di esenzione e il regime di imputazione al fine di evitare la doppia imposizione economica della distribuzione di dividendi da parte di una società figlia alla propria madre, senza imporre agli Stati membri, che abbiano scelto il regime di esenzione, le modalità di attuazione di quest'ultimo.
Pertanto, gli i Paesi membri sono liberi di determinare le modalità per conseguire il risultato prescritto dall'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435.
Inoltre, né la richiamata direttiva né alcun altro atto normativo dell'Unione prevedono il diritto al riporto incondizionato di eccedenze, dell'incorporata all'incorporante, nell'ambito delle fusioni.
In terzo luogo, la Corte ritiene essenziale esaminare se un regime concernente un Rdt comporti un'imposizione diretta o indiretta dei dividendi percepiti contraria alla norma della direttiva 90/435.
Da un lato, per quanto riguarda l'esistenza di un'eventuale imposizione diretta dei dividendi, risulta che il regime degli Rdt garantisce che non siano sottoposti a imposizione, a carico della società incorporante, i dividendi che essa ha percepito dall'incorporata.
Infatti, tale regime prevede che, in un primo tempo, i dividendi percepiti dalla società madre siano inclusi nella sua base imponibile e, in un secondo tempo, un importo pari al 95% dei dividendi sia dedotto da tale base nella misura in cui sussistono utili imponibili in capo alla società madre previa deduzione degli altri utili esentati.
Pertanto, un tale regime non comporta un'imposizione diretta dei dividendi esentati.
Dall'altro lato, per quanto riguarda l'esistenza di un'eventuale imposizione indiretta dei dividendi, che sarebbe in contrasto con l'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435, va verificato se l'obbligo previsto da tale disposizione osti agli effetti fiscali che una limitazione del trasferimento del riporto delle eccedenze in forza di un regime relativo a un Rdt, in caso di fusione per incorporazione, produce sulla base imponibile della società beneficiaria dei dividendi.
La Corte procede pertanto a confrontare una situazione come quella in esame, nella quale, in sede di fusione per incorporazione, un'identica limitazione a una percentuale è stata applicata sia al riporto delle perdite sia al riporto delle eccedenze di Rdt della società incorporata, con la situazione in cui lo Stato membro interessato abbia istituito un regime di mera esenzione comportante l'esclusione dei dividendi dalla base imponibile e in cui la limitazione a una percentuale si applichi unicamente al riporto delle perdite e non già al riporto delle eccedenze di Rdt.
Da tale confronto emerge che la situazione in cui la limitazione a una percentuale si applica sia al riporto delle eccedenze di Rdt che al riporto delle perdite in caso di fusione non sembra comportare una tassazione più gravosa rispetto all'ipotesi in cui i dividendi siano esclusi dalla base imponibile della società beneficiaria. La neutralità fiscale sembra essere rispettata in entrambe le situazioni.
Del resto, osserva la Corte, se le eccedenze di Rdt fossero integralmente trasferite alla società incorporante, e invece al trasferimento delle perdite si applicasse una limitazione a una percentuale, tale società si troverebbe in una situazione più favorevole rispetto all'ipotesi in cui lo Stato belga avesse previsto una mera esenzione.
Le conclusioni
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435 deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro, ai sensi della quale i dividendi percepiti da una società sono ricompresi nella sua base imponibile prima di essere dedotti da quest'ultima fino a concorrenza del 95% del loro importo ed è consentito, se del caso, riportare tale deduzione a periodi di imposta successivi, ma tuttavia, in caso di incorporazione di tale società nell'ambito di una fusione, il trasferimento del riporto di tale deduzione all'incorporante è limitato in proporzione alla quota che l'attivo netto fiscale dell'incorporata rappresenta rispetto al totale dell'attivo netto fiscale della società incorporante e della società incorporata. da fisco oggi.