Secondo la Ctr Genova, il divieto di impugnazione dell'estratto di ruolo, che è stato introdotto espressamente dal Dl 146/2021, è retroattivo. Infatti, anche in precedenza era pacifica la non impugnabilità dell'estratto di ruolo: pertanto, tale novum legislativo ha carattere interpretativo e non innovativo. Questo il contenuto della sentenza n. 53 depositata il 19 gennaio 2022.Fatto e processo di primo grado
La vertenza concerneva una serie di estratti di ruolo, riferiti a una moltitudine di cartelle esattoriali, in precedenza notificate ad un soggetto.
I giudici di prime cure, avanti ai quali il contribuente aveva impugnato tali atti, dichiaravano l'inammissibilità del ricorso, per non essere l'estratto di ruolo atto autonomamente impugnabile.
Il privato, contestando il deliberato di prime cure, proponeva appello, insistendo sulle questioni già sollevate in Ctp.
Sentenza
Con la pronuncia che si annota, la Ctr di Genova, nel rigettare l'appello del contribuente, ha l'occasione di soffermarsi sulla questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
In questo senso, osserva il Collegio, nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20/12/2021 è stata pubblicata la legge n. 215/2021 di conversione in legge, con modificazioni, del Dl n. 146/2021, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gu.
In forza di tale provvedimento legislativo, al Dl n. 146/2021, dopo l'articolo 3 sono state inserite le seguenti norme:
"Art. 3-bis (Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo). 1. All'art. 12 Dpr 602/1973, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4 ... D.Lgs. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al decreto del Mef 40/2018, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una p.a.".
Efficacia temporale della norma
La Ctr continua osservando che, posto che le norme non dispongono che per il futuro, ci sono, tuttavia, casi in cui alle stesse norme è attribuito il carattere di retroattività, oppure occasioni in cui se ne chiarisce posteriormente la valenza interpretativa, a volte anche travalicando i limiti imposti dalla Costituzione.
E ciò accade anche per le norme tributarie: in particolare, le leggi tributarie retroattive possono essere leggi di interpretazione autentica, o leggi innovative con efficacia retroattiva in virtù di una specifica regolazione dello stesso legislatore.
Nel primo caso, la retroattività deriva dalla tipologia della norma stessa mentre, nel secondo caso, al contrario, deve esserci l'esplicita previsione del legislatore o deve, quantomeno, risultare una inequivocabile volontà del legislatore in tal senso.
Ebbene, all'interprete spetta disquisire sulla eventuale possibile retroattività della norma tributaria ora promulgata.
La problematica costituita dalle norme tributarie retroattive deriva dalla mancanza, nella Costituzione, di una disposizione che vieti espressamente questo tipo di norme, atteso che l'unico divieto di retroattività riguarda le norme penali: l'articolo 25 della Carta fondamentale si limita a questa tipologia.
Di conseguenza non è di per sé illecito l'utilizzo di norme retroattive in altri ambiti.
Ebbene, la Corte costituzionale, con le sentenze n. 229/1999 e n. 419/2000, ha precisato che sono ammesse disposizioni retroattive, a condizione che ci sia un'adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori costituzionalmente tutelati.
Invero, nell'elenco degli atti impugnabili di cui all'articolo 19 Dlgs n. 546/1992 compaiono soltanto il ruolo e la cartella di pagamento alla lett. d), mentre l'estratto di ruolo non è menzionato.
Secondo la Corte, "dai riprodotti dati normativi discende che il <<ruolo>> è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate allorché sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio ed esclusivo dell'ufficio competente (cioè dell'ente creditore impositore), quindi <<atto>> che, siccome espressamente previsto e regolamentato da norme legislative primarie, deve ritenersi tipico sia quanto alla forma che quanto al contenuto sostanziale".
Pertanto, conclude la Ctr, appare evidente che la novella abbia carattere interpretativo stabilendo che l'estratto di ruolo non sia atto impugnabile e, come tale, abbia effetto retroattivo, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso atti di questo tipo. da fisco oggi