Dopo le Faq pubblicate sul sito il 3 febbraio, il 17 marzo e il 19 maggio scorsi, con la circolare n. 19/E del 27 maggio 2022, arrivano gli ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sulle recenti novità intervenute in materia di Superbonus e di altri bonus edilizie sulla nuova disciplina della cessione del credito d'imposta.
Prezzari e nuovi massimali per l'attestazione della congruità delle spese
La legge di bilancio 2022 ha introdotto, nel comma 13-bis dell'articolo 119 del decreto "Rilancio" (Dl n. 34/2020), la previsione secondo cui i prezzari individuati per valutare la congruità della spesa degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, anche rientranti nel Superbonus, previsti dal Dm 6 agosto del 2020, devono ritenersi applicabili, retroattivamente, anche agli interventi di riduzione del rischio sismico, al bonus facciate e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.La circolare evidenzia che, ai fini dell'attestazione della congruità delle spese, per tutti gli interventi ammessi alle predette agevolazioni, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dal comma 13-bis dell'articolo 119, è possibile utilizzare non solo i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, ma anche i prezzari individuati nel citato Dm del 6 agosto 2020.
La circolare chiarisce, inoltre, che il nuovo decreto del ministero della Transizione ecologica del 14 febbraio 2022, che ha stabilito i valori massimi, per talune categorie di beni, cui occorre fare riferimento - oltre ai prezzari individuati dal Dm - per l'asseverazione della congruità delle spese, richiesta per fruire del Superbonus e dei bonus diversi, si applica:
- agli interventi, per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, se la richiesta di tale titolo è presentata successivamente al 15 aprile 2022 (ossia dal 16 aprile 2022)
- agli interventi, per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, iniziati successivamente al 15 aprile 2022 (ossia dal 16 aprile 2022).
Detraibilità delle spese sostenute per il visto di conformità e l'attestazione di congruità
La legge di bilancio 2022 ha introdotto, nel comma 1-ter dell'articolo 121 del decreto "Rilancio", la previsione secondo cui, per i bonus diversi dal Superbonus, sono detraibili le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità della spesa ai fini dell'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Con la circolare odierna, l'Agenzia delle entrate precisa che tale detraibilità spetta anche per le spese sostenute per i bonus diversi dal Superbonus, sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021 (come previsto dall'articolo 3-sexies del decreto legge n. 228/2021 - il Milleproroghe).
Esonero dall'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione di congruità
Il Bilancio 2022 ha introdotto, nel comma 1-ter dell'articolo 121 del decreto "Rilancio", una deroga all'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione di congruità della spesa, esclusivamente per i bonus diversi dal Superbonus, prevedendo che, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, tale obbligo non sussiste per le opere già classificate come "attività di edilizia libera" ai sensi della normativa di settore e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi rientranti nel bonus facciate.
La circolare chiarisce che, ai fini del calcolo dell'importo complessivo di 10mila euro, nel caso in cui vengano realizzati vari interventi riconducibili a diverse agevolazioni fiscali - all'interno o della singola unità immobiliare o sulle parti comuni dell'edificio - occorre prendere in considerazione il valore degli interventi agevolabili risultanti dal titolo edilizio.
Se nell'ambito di tali interventi sono effettuati anche lavori di edilizia libera necessari per il completamento degli stessi, occorre avere riguardo anche al valore di tali interventi.
L'esonero dal visto di conformità e dall'attestazione della congruità delle spese per interventi agevolabili di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10mila euro trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021 (cfr articolo 3-sexies del decreto Milleproroghe).
Opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito per la realizzazione di autorimesse o box pertinenziali
La legge di bilancio 2022 ha modificato il comma 2 dell'articolo 121 del decreto "Rilancio", introducendo la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Tuir.
Al riguardo, la circolare chiarisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con riferimento alla predetta detrazione, è possibile per il contribuente optare:
- per la cessione del credito delle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021
- per lo sconto in fattura e per la cessione del credito con riferimento agli importi versati a decorrere dal 2022.
Evidenzia, inoltre, che tale detrazione spetta anche al futuro acquirente di un box pertinenziale, nel rispetto di tutti i requisiti previsti, a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, nella quale il contribuente si avvale della detrazione, siano stati registrati il preliminare di acquisto o il contratto definitivo (rogito). Nel caso in cui il futuro acquirente intenda optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, per gli acconti versati a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo stesso deve registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo (rogito) entro la data di invio della comunicazione di esercizio delle predette opzioni.
Divieto di cessione del credito ulteriore alla prima e cessioni parziali
La circolare passa in rassegna le diverse disposizioni normative che hanno di recente modificato la disciplina delle cessioni del credito di cui all'articolo 121 del decreto "Rilancio", e riporta il seguente schema che ne riepiloga la disciplina, tenendo conto del susseguirsi delle stesse norme: da fisco oggi.