L'atto di rinuncia all'attribuzione della dimora coniugale e i conseguenti adempimenti fiscali, non essendo funzionalmente connessi alla risoluzione della crisi matrimoniale, non possono fruire dell'agevolazione prevista dalle norme sulla disciplina in caso di scioglimento del matrimonio (articolo 19, legge 74/1987). Questo il chiarimento fornito con la risposta n, 39/2020.
L'interpello arriva da una contribuente che fa presente di aver ottenuto, nel verbale di separazione, l'assegnazione in godimento di un appartamento di proprietà del marito dove è andata a vivere con le figlie dopo la separazione. Alcuni anni dopo l'istante provvedeva alla trascrizione della clausola prevista dal verbale di separazione. La successiva sentenza di divorzio ha previsto l'obbligo da parte della contribuente di rinuncia all'assegnazione della casa e alla cancellazione della trascrizione nel momento in cui avesse lasciato l'appartamento, cosa che avveniva dopo un po' di tempo in seguito al trasferimento, insieme alle figlie, in una casa affittata con il nuovo coniuge. Di conseguenza l'istante ha predisposto un atto unilaterale di rinuncia all'assegnazione della casa per ottemperare all'obbligo previsto dalla sentenza di divorzio. A questo punto la contribuente vuole sapere se gli adempimenti riguardanti la registrazione e l'annotamento di cancellazione della trascrizione eseguita possono usufruire dell'esenzione di imposta di bollo, registro e altra tassa come previsto dall'articolo 19 della legge 74/1987.
L'Agenzia delle entrate parte proprio dalle disposizioni dell'artico 19 della legge 74/1987 che prevedono che "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi o cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".
L'esenzione prevista dall'articolo 19 nasce dall'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale da parte dei coniugi; il legislatore attraverso questa norma sacrifica le entrate erariali in favore dei diritti fondamentali della persona.
Al riguardo la circolare 27/2012 ha chiarito che tale esenzione si applica agli accordi patrimoniali non solo riferiti ai coniugi ma anche ai figli, purché il testo dell'accordo omologato dal tribunale preveda esplicitamente che l'accordo patrimoniale in favore dei figli sia un elemento funzionale e indispensabile alla ricomposizione della crisi coniugale.
Inoltre la risoluzione 372/2007 ha precisato che l'agevolazione riguarda solo quegli atti e accordi correlati al procedimento di separazione o di scioglimento del matrimonio, e non anche gli atti e accordi raggiunti solo in occasione dei procedimenti stessi e che avrebbero potuto essere realizzati in qualunque momento.
Nel caso prospettato, dalla sentenza di divorzio si desume che l'appartamento di proprietà del marito è stato assegnato all'istante fino al compimento del 25° anno di età della figlia e che se tale abitazione non fosse più confacente alle esigenze delle figlie o se l'istante decidesse di lasciarla anticipatamente rinunciando al diritto di godimento, sarà lei che dovrà provvedere a sua cura e spese alla cancellazione dell'assegnazione della casa.
I tecnici delle entrate ritengono che l'atto unilaterale di rinuncia e la relativa cancellazione della trascrizione è espressione della libera volontà dell'istante e non è quindi collegato all'adempimento degli obblighi derivanti dal procedimento dello scioglimento del matrimonio; ne consegue che l'atto di rinuncia e i relativi adempimenti fiscali, non essendo connessi alla risoluzione della crisi coniugale, non possono fruire della agevolazione prevista dall'articolo 19 della legge 74/1987. DA FISCOOGGI.