La richiesta di trascrizione del notaio non assicura la forma prescritta

29.07.2022

La vicenda, conclusasi con la pronuncia del tribunale di Genova n. 1447/2022, trae origine dalla presentazione del notaio della richiesta di trascrizione di un proprio atto del 28/01/2022. Si trattava dell'atto pubblico con cui alcune persone depositavano presso di lui una scrittura privata, datata 14 febbraio 1962, avente per oggetto la vendita di un appartamento.
Nell'atto pubblico si attestava che le firme apposte sulla scrittura privata erano state riconosciute dai venditori e dai compratori o dai loro successori a titolo universale con dichiarazioni autenticate dallo stesso nel 2016 e 2022.
Il Conservatore di Genova rigettava la richiesta: "Il titolo presentato .... non corrisponde alla nota: non si tratta di compravendita, ma di un negozio di accertamento, la cui trascrizione non è prevista dagli artt. 2643 CC e SS".
Neppure il deposito agli atti del notaio di una scrittura privata fa acquisire alla stessa i requisiti di forma prescritti dall'art. 2657 c.c. ai fini della trascrizione.
... nella scrittura privata prodotta ad essere autenticate sono anche le sottoscrizioni di terzi al contratto, che rendono dichiarazioni circa l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dalle parti contraenti alla scrittura privata, in deroga al requisito formale richiesto dall'art.2703."
Il notaio proponeva reclamo dinnanzi al tribunale di Genova ritenendo illegittimo il rifiuto in quanto non aveva chiesto la trascrizione dell'atto di deposito, bensì quella del contratto depositato e che contrariamente da quanto affermato dal Conservatore, non era stata autenticata alcuna sottoscrizione di terzi: in realtà gli asseriti "terzi" erano in parte sottoscrittori originari e in parte successori a titolo universale.
Decreto di rigetto del tribunale di Genova
Il tribunale, con decisione n. 1447 del 14 giugno 2022, rigettava il ricorso, motivando che il verbale di deposito nulla aggiunge alla forma e al contenuto dell'atto depositato, essendo funzionale ad attestare l'identità dei depositanti, la richiesta di deposito e la consegna dei documenti da custodire. In particolare, nulla può dire il verbale sull'autenticità delle firme apposte sull'atto depositato; la carenza di autenticazione della sottoscrizione delle parti originarie può essere colmata solo con sentenza non potendosi ravvisare nell'espediente del riconoscimento da parte degli eredi della firma delle stesse il rispetto del requisito formale richiesto dal combinato disposto degli artt. 2657 e 2703 codice civile.
Infatti, il legislatore è inequivocabile nell'asserire che l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive (articolo 2703 comma 2 cc). Secondo tale ultima norma, la scrittura privata autenticata costituisce l'insieme di un documento privato (la scrittura) e di un atto pubblico (l'autenticazione), che conferisce all'atto efficacia probatoria e data certa.
La scrittura privata, di cui è causa, con l'autentica del 2016 non può considerarsi una vera e propria scrittura privata con sottoscrizione autenticata ai sensi e agli effetti dell'articolo 2657 codice civile (ai fini della trascrizione) poiché l'autentica è stata effettuata nel 2016 e solo con uno dei soggetti presenti alla data della sottoscrizione della scrittura privata.
In sintesi le sottoscrizioni autenticate presenti nel caso in esame non sono quelle di un atto di vendita, bensì quelle di riconoscimento di altre sottoscrizioni. La fattispecie in esame integra, dal punto di vista formale, un tertium genus rispetto alle due ipotesi contemplate dall'articolo 2657 codice civile, vale a dire un riconoscimento extragiudiziale, compiuto davanti al notaio. Tale ipotesi non è però contemplata tra quelle consentite dalla norma di legge e correttamente il Conservatore ha rifiutato la formalità.
In modo analogo si è pronunciato, per un caso simile, il tribunale di Roma il 19 febbraio 2021 sui procedimenti riuniti n. 18485/ 2019 e 7060/2020 affermando che nel caso in cui il contratto che si intende sottoporre a trascrizione che risulti documentato solo da una scrittura privata con sottoscrizioni non autenticate, l'unica via attraverso la quale se ne può conseguire la pubblicità è quella dell'accertamento giudiziale delle sottoscrizionimedesime e della conseguente declaratoria per mezzo di sentenza o provvedimento equiparato. da fisco oggi.