Investimenti nelle aree svantaggiate:assicurare l’utilizzo dei contributi
SINTESI: In tema di agevolazioni fiscali, l'articolo 1 del Dl 253/2002, all'espresso fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 8, e successive modificazioni, nonché di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, aveva previsto di acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di imposta. A tal riguardo i soggetti che avessero conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 avrebbero dovuto comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati avessero intrattenuto i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonché ogni altro dato utile ai predetti fini. Sebbene la legge n. 289 del 2002, articolo 62, abbia disposto l'abrogazione del Dl n. 253/2002, ha lasciato ferma però la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e la salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni. da fisco oggi.