La presenza della Cad agli atti legittima la notifica dell’avviso

23.03.2023

Non è ravvisabile alcun vizio del procedimento notificatorio, quando, agli atti, c'è anche l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, individuata con l'esatto numero indicato nella prima raccomandata. Tale avviso, firmato dall'agente postale, attesta sia la persistente assenza del destinatario, sia l'avvenuta immissione in cassetta della raccomandata di avviso del deposito. Lo ha affermato la Cassazione nell'ordinanza n. 19333 dello scorso 15 giugno.
I fatti
La controversia ha origine dell'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini Irpef e addizionali, Irap e Iva, e della comunicazione di rigetto dell'istanza di accertamento con adesione, presentata oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto (articolo 6, comma 2, Dlgs n. 218/1997). Il contribuente, esercente attività di elaborazione di dati contabili, è stato inserito nel piano annuale dei controlli avendo dichiarato, per il periodo d'imposta 2007, componenti negativi di reddito, rientranti nella categoria "altre spese documentate" (RE19, quadro RE. Unico PF) di ammontare rilevante rispetto ai ricavi. L'ufficio, al fine di riscontrare la veridicità dei predetti componenti negativi, nonché il rispetto dei principi di inerenza degli stessi, ha notificato al professionista un invito al contraddittorio chiedendo giustificazione delle spese residuali e ha riconosciuto, sulla base della documentazione prodotta, l'importo totale dei costi ammessi in deduzione per 100.204 euro, in quanto spese documentate e afferenti all'attività esercitata. Ha, invece, recuperato a tassazione i costi non inerenti e non documentati pari a circa 208.608 euro.
La Commissione tributaria provinciale, accogliendo le eccezioni preliminari dell'ufficio, ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi (il primo, per intempestività perché proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica - ex articolo 21, Dlgs n. 546/1992 - l'altro per inammissibilità, poiché la comunicazione di rigetto dell'istanza di adesione non è inclusa nell'elenco degli atti impugnabili previsti dall'articolo 19, dello stesso Dlgs). Anche in secondo grado il contribuente è risultato soccombente. La Ctr, infatti, ha respinto l'appello, ritenendo validamente notificato l'avviso di accertamento poiché:
- l'atto era stato spedito il 3 dicembre 2012 dall'ufficio postale, con tentativo di recapito il successivo 5 dicembre 2012 da parte dell'addetto
- l'agente postale, vista la temporanea assenza del destinatario, aveva immesso il relativo avviso nella cassetta della corrispondenza dello stabile
- trascorsi (almeno) 10 giorni dal tentativo di recapito, il 17 dicembre, il plico postale contenente l'avviso, non essendo stato ritirato dal destinatario, veniva rispedito all'indirizzo dell'ufficio mittente.
Il professionista ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando, tra l'altro, la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di legge:
- poiché la Ctr aveva ritenuto validamente notificato l'atto impositivo, sebbene l'avviso di ricevimento relativo alla notifica di tale atto non contenesse le indicazioni prescritte ex lege e, in particolare, dei motivi che giustificavano il ricorso alle forme previste dall'articolo 140 cpc (articoli 21, Dlgs n. 546/1992; 60, Dpr n. 600/1973 e. 139, 140 e 148 cpc), inoltre
- sebbene l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (Cad), non prodotta in giudizio, non contenesse le indicazioni previste ex lege (articolo 8, legge n. 890/1982).
La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo, e ha affermato che la sentenza impugnata, "confermando sul punto l'accertamento compiuto nella sentenza di primo grado, ha ripercorso l'iter del procedimento notificatorio dell'avviso di accertamento riportando puntualmente i passaggi ritenuti essenziali ai fini della sua validità" (Cassazione, n. 19333/2022).
Osservazioni
I giudici di piazza Cavour sono stati chiamati a valutare la conformità al dettato legislativo sia del procedimento notificatorio effettuato mediante servizio postale (ex articolo 14, legge n. 890/1982) sia degli adempimenti posti in essere dall'addetto postale in caso di assenza temporanea del destinatario dell'atto.
Con riferimento alla "notifica postale" degli atti tributari, la Cassazione ha affermato che l'articolo 20 della legge n. 146/1998, modificando l'articolo 14 della legge n. 890/1982, ha previsto che la notificazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari. A decorrere dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della legge n. 146), pertanto, è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale, fermo rimanendo, "ove ciò risulti impossibile", che la notifica possa essere effettuata a cura degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla stessa legge n. 890/1982 (cfr Cassazione, n. 2365/2022). Gli uffici finanziari notificanti, cioè, ferma restando l'intermediazione dell'ufficio postale, possono procedere con modalità di notificazione semplificata, applicando le norme sul servizio postale ordinario. In particolare, la disciplina della notifica postale, non prevedendo la redazione della relata di notifica o l'annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona consegnataria, consente di ritenere che plico e atto, pervenuti all'indirizzo del destinatario, devono ritenersi a lui ritualmente consegnati, stante la presunzione di conoscenza (ex articolo 1335 cc), superabile solo se il destinatario dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr Cassazione, nn. 8293/2018 e 10131/2020).
Nel caso in esame, il contribuente ha riferito, che l'addetto al recapito della raccomandata:
a) ha sbarrato le caselle dell'avviso di ricevimento in cui si dava atto della "temporanea assenza del destinatario" e dell'"immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo"
b) ha annotato di aver spedito la comunicazione di avvenuto deposito, la Cad.
Al riguardo, la Cassazione ha affermato che «La notifica risulta... conforme al disposto del D.P.R. n. 890 del 1982, art. 14, non occorrendo alcuna delle indicazioni previste dagli artt. 139 e 140 c.p.c.".
Con riferimento agli adempimenti richiesti nella notifica "postale diretta", in caso di temporanea assenza del destinatario, la Cassazione ha precisato che, per considerare perfezionata la notificazione, è necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della Cad e, a tal fine, l'ufficio notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento (cfr Cassazione, sezioni unite, n. 10012/2021).
Nell'ipotesi di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, il controllo sulla legittimità del procedimento notificatorio deve riguardare l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale o alla sua affissione alla porta dell'abitazione.
Ciò in quanto, nella fattispecie prevista dall'articolo 8 della legge n. 890/1982 (e dell'articolo 140 cpc), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la Casa comunale). Ed è per tale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di questo adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica secondo le due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (cfr Cassazione, sezioni unite, n. 10012/2021). Solo qualora tali formalità siano attuate entro il termine di giacenza, la notifica si perfeziona trascorso il decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa.
Resta salva, comunque, la possibilità per il destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo querela di falso, se, nonostante quanto risultante dalla Cad, in concreto, non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego.
Nel caso esaminato, la Corte ha concluso che la prova della notifica ben poteva ritenersi raggiunta attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, effettuata dall'Agenzia delle entrate come confermato dal contribuente nello stesso ricorso, non occorrendo, diversamente da quanto sostenuto dal professionista, la produzione della stessa comunicazione a riprova del suo contenuto.
La produzione dell'avviso di ricevimento della Cad, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a riceverlo, infatti, assolve alla funzione di fornire prova, non già della consegna, ma del fatto che la raccomandata sia effettivamente giunta al recapito del destinatario. da fisco oggi.