L'Agenzia, confermando un proprio precedente orientamento di prassi, ribadisce che, al ricorrere di determinate condizioni, la circolazione "indiretta" dell'azienda non comporta alcun indebito vantaggio fiscale. Pertanto, una scissione parziale proporzionale a favore di beneficiaria neocostituita, seguita dalla cessione della partecipazione totalitaria nella scissa, non è un'operazione abusiva.
È questa, in sintesi, la soluzione prospettata dalle Entrate a fronte di un'istanza di interpello (risposta 13/2019).Quesito
Sulla base di quanto previsto dallo Statuto del contribuente (cfr articoli 10-bis e 11, legge 212/2000), due società si sono rivolte all'Amministrazione per avere un parare circa il carattere abusivo o meno (sotto il profilo delle imposte dirette, dell'Iva e delle imposte di registro, ipotecarie e catastali) di un'operazione di scissione parziale proporzionale seguita dalla cessione della partecipazione totalitaria nella scissa.
Risposta
L'Agenzia delle entrate, nel fornire il proprio parere, esamina la questione occupandosi separatamente dei tre diversi profili di possibile abusività.
Comparto imposte dirette (Ires e Irap)
Quella descritta nell'istanza di interpello è un'operazione di scissione parziale proporzionale a favore di beneficiaria neocostituita, seguita dalla cessione della partecipazione totalitaria nella scissa.
In argomento, l'Amministrazione ha avuto modo di chiarire che il trasferimento di azienda o di un ramo di azienda può avvenire sia in modo diretto (attraverso un atto di cessione d'azienda/ramo d'azienda) sia in modo indiretto (attraverso la cessione della partecipazione di un soggetto societario "contenente" l'azienda). Quest'ultima modalità di "trasferimento" può essere preceduta da una scissione volta a individuare l'azienda/ramo d'azienda destinata a essere ceduta, senza che l'intera operazione possa essere considerata abusiva (risoluzione n. 97/E del 25 luglio 2017).
In altri termini, ricorda l'Agenzia, al ricorrere di determinate condizioni e in presenza di società che esercitano prevalentemente attività commerciali, la circolazione "indiretta" dell'azienda non comporta alcun indebito vantaggio fiscale.Il caso concreto descritto dalle interpellanti, sebbene caratterizzato da alcune specifiche peculiarità, può essere inquadrato nello schema di "circolazione indiretta di ramo d'azienda" da cui non deriva alcun indebito vantaggio d'imposta.
Sotto il profilo delle imposte dirette, quindi, l'operazione non integra un'ipotesi di abuso del diritto.
Comparto Iva
Sul versante dell'imposta sul valore aggiunto, prosegue l'Agenzia, affinché non siano ravvisabili profili elusivi, è necessario che l'operazione sia finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività immobiliare da parte della società beneficiaria della scissione.
Dall'istanza d'interpello si evince che, a seguito della scissione parziale proporzionale, gli immobili continueranno a essere locati con le stesse modalità e in base agli stessi contratti di locazione attualmente in vigore e, pertanto, non saranno destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Anche con riferimento al comparto Iva, quindi, l'operazione non presenta caratteristiche tali da configurare abuso del diritto.Comparto imposte di registro, ipotecarie e catastali
In via generale, ricorda l'Agenzia, la circolazione di un'azienda attraverso la sua cessione diretta è assoggettata a imposta di registro in misura proporzionale (cfr articolo 23, Dpr 131/1986).
Al contrario, la cessione indiretta dell'azienda, attraverso la vendita totalitaria delle quote, è assoggettata a imposta di registro in misura fissa (cfr articolo 11, Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986). Analogamente la scissione è assoggettata a imposta di registro in misura fissa (cfr articolo 4, comma 1, lettera b), Tariffa, parte prima).
Fatta questa premessa di ordine normativo, l'Agenzia prosegue precisando che l'effettuazione di una preventiva scissione, finalizzata a scorporare il ramo d'azienda oggetto di successiva cessione indiretta mediante il trasferimento della totalità delle partecipazioni, non configura il conseguimento di un vantaggio indebito realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. In altri termini, la scelta di trasferire l'azienda mediante la cessione delle partecipazioni, previo loro conferimento in un apposito veicolo, non può essere ritenuto abusivo, non registrandosi alcun contrasto con la ratio delle disposizioni o dei principi desumibili dalla disciplina dell'imposta di registro.
Anche sotto quest'ultimo profilo, quindi, l'Agenzia ha escluso che l'operazione possa rappresentare una fattispecie di abuso del diritto. da fisco oggi.