L’accertamento sul consolidato. Il “nuovo” procedimento

10.05.2022

Il nuovo procedimento di adesione unica trova applicazione anche nelle ipotesi di adesione anteriore alla notifica di un atto unico e di adesione ai contenuti dell'invito a comparire.L'adesione anteriore alla notifica di un atto unico
L'introduzione dell'articolo 9-bis nel Dlgs 218/1997 semplifica il procedimento di accertamento con adesione avente a oggetto le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato nazionale, per le quali sia possibile emettere o sia stato notificato un atto unico di accertamento ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 2, del Dpr 600/73.
Tali semplificazioni operano anche nelle ipotesi in cui l'adesione intervenga, ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, del Dlgs 218/1997, prima della notifica dell'atto unico di accertamento.
In questo caso, come è noto, il procedimento di accertamento con adesione può essere attivato di iniziativa del contribuente o dell'ufficio competente.Per quanto concerne l'iniziativa del contribuente, sia la consolidata interessata dalle rettifiche del reddito proprio sia la consolidante possono chiedere all'ufficio competente, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione ai sensi del citato articolo 6, comma 1.
La consolidata, in ottemperanza all'obbligo, posto a proprio carico, di collaborazione nei confronti della consolidante (di cui all'articolo 121, comma 1, lettera c), del Tuir), è tenuta a comunicarle l'avvenuta consegna di un processo verbale di constatazione, contenente rilievi accertabili con l'atto unico.
In tal modo, la consolidante può, tra l'altro, presentare l'istanza di adesione.
Con la finalità di assicurare la paritaria partecipazione di entrambi i soggetti e instaurare un unico contraddittorio, l'ufficio competente, ove attivi il procedimento di definizione, invita a comparire entrambi i soggetti interessati anche nel caso in cui l'istanza di adesione sia stata proposta da uno solo di essi.Analogamente, anche nel caso in cui il procedimento di adesione venga attivato su iniziativa dell'ufficio, lo stesso invia sia alla consolidante sia alla consolidata l'invito a comparire di cui all'articolo 5, comma 1, del Dlgs 218/1997.Le novità di maggior rilievo introdotte dall'articolo 9-bis del Dlgs 218/1997 si ravvisano nella circostanza che:

  • il contraddittorio è legittimamente instaurato anche nel caso vi partecipi solo la consolidata o solo la consolidante
  • l'atto di adesione predisposto dall'ufficio, in caso di esito positivo del contraddittorio, può essere sottoscritto anche da una sola di esse
  • la definizione si perfeziona con l'effettuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 8 dello stesso decreto (versamento entro venti giorni dalla sottoscrizione del totale importo dovuto, ovvero, nel caso di pagamento rateale, della prima rata) anche da parte di una sola delle due.

Rilevante corollario derivante da quanto sopra e dalla responsabilità solidale prevista dall'articolo 127 del Tuir è che il perfezionamento dell'accertamento con adesione ha effetto sempre nei confronti sia della consolidante sia della consolidata.
Ciò vale anche nel caso di mancato versamento delle rate successive alla prima, con la conseguenza che l'iscrizione a ruolo delle somme residue unitamente alle relative sanzioni per omesso versamento[1] verrà effettuata a carico sia della consolidata sia della consolidante.Presentazione del modello Ipec
È facoltà riservata alla consolidante di chiedere, nel corso del contraddittorio, il computo in diminuzione dai maggiori imponibili oggetto di adesione delle perdite di periodo del consolidato non utilizzate mediante presentazione in via telematica del modello Ipec
Nel caso in cui il contraddittorio tra le parti abbia esito negativo o l'atto di adesione non si perfezioni, valgono le regole generali per cui l'ufficio competente notificherà alla consolidata e alla consolidante l'atto unico che, nel caso in cui la consolidante abbia presentato nel corso del contraddittorio il modello Ipec, terrà conto delle perdite risultate utilizzabili a seguito del riscontro effettuato dall'ufficio.L'adesione ai contenuti dell'invito a comparire
L'adesione ai contenuti dell'invito a comparire, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs 218/1997, comporta per la consolidata e per la consolidante la definizione della pretesa tributaria con il beneficio della riduzione alla metà della misura delle sanzioni applicabili in caso di accertamento con adesione e la possibilità di rateazione del pagamento senza prestazione di garanzia.Il procedimento viene attivato dall'ufficio competente all'emissione dell'atto unico, il quale invia sia alla consolidata sia alla consolidante l'invito a comparire.
Entrambi i soggetti possono aderire ai contenuti dell'invito e, pertanto, la relativa comunicazione di adesione può essere presentata sia dalla consolidata sia dalla consolidante all'ufficio competente, entro il quindicesimo giorno che precede la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione deve essere allegata la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata.Il perfezionamento dell'adesione al contenuto dell'invito ha effetto nei confronti di entrambi i soggetti, anche qualora la comunicazione di adesione all'invito e il relativo pagamento siano effettuati da uno solo di essi.
Pertanto, nel caso di rateazione della somma dovuta, sia la consolidata sia la consolidante sono coobbligate in solido al pagamento delle somme residue da versare.Presentazione del modello Ipec
Il procedimento di adesione ai contenuti dell'invito presenta specifiche peculiarità nel caso in cui la consolidante chieda l'utilizzo delle perdite del consolidato in diminuzione dal maggior imponibile indicato nell'invito, presentando in via telematica il modello Ipec entro il quindicesimo giorno che precede la data fissata per la comparizione.Una copia cartacea del modello deve essere allegata alla comunicazione di adesione ai contenuti dell'invito presentata dalla stessa consolidante o dalla consolidata. In merito, la circolare n. 27/E del 2011 ha chiarito che qualora il modello Ipec non venga presentato telematicamente all'Agenzia delle Entrate, ma ne venga soltanto allegata copia cartacea alla comunicazione di adesione all'invito a comparire, tale modalità di presentazione non è considerata valida.L'ufficio, dopo aver effettuato il riscontro dell'utilizzabilità delle perdite, ridetermina l'eventuale maggiore imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni correlate, e notifica l'esito della predetta rideterminazione alla consolidata e alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione del modello Ipec.La notifica dell'esito della rideterminazione rappresenta il momento di perfezionamento dell'adesione ai contenuti dell'invito: da ciò nasce l'obbligo, per la consolidata e la consolidante, al versamento della prima rata o dell'intero importo dovuto entro il quindicesimo giorno successivo alla notifica dell'esito della rideterminazione.In conseguenza della responsabilità solidale, prevista dall'articolo 127 del Tuir, qualora la consolidata o la consolidante non adempiano al versamento delle somme dovute, l'ufficio competente provvede all'iscrizione a ruolo delle somme medesime, a titolo definitivo, a norma dell'articolo 14 del Dpr 602/1973. Tale iscrizione avverrà nei confronti di entrambe, mediante la formazione di un'unica partita di ruolo.Si riepiloga il procedimento di adesione all'invito a comparire per i soggetti appartenenti al consolidato in caso di presentazione del modello Ipec: DA FISCO OGGI.