Il venditore suggerisce la spedizione: è responsabile anche per l’accisa

24.04.2025

I venditori sono debitori dell'accisa quando agiscono in modo da guidare la scelta, da parte dell'acquirente, della società incaricata della spedizione e/o del trasporto di tali prodotti. La Corte Ue, con la sentenza del 19 dicembre 2024, causa C-596/2023, ha infatti chiarito che la normativa sovranazionale sul regime generale delle accise dispone che i prodotti soggetti ad accisa devono essere considerati come «spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto», cosicché detto venditore è debitore dell'accisa in tale altro Stato membro, quando agisce in modo da guidare la scelta, da parte dell'acquirente, dello spedizioniere.

La controversia
Una società gestiva un sito internet, disponibile anche in lingua finlandese, mediante il quale i suoi clienti potevano acquistare alcolici o superalcolici di diverse marche. Nel 2020, le autorità doganali finlandesi sequestravano, al fine di stabilire il rispetto o meno della normativa sulle accise in occasione della loro importazione, una partita di bevande alcoliche che erano state vendute dalla compagine in questione ad un privato residente in Finlandia e spedite dalla Germania.

L'amministrazione finanziaria, in particolare, chiedeva all'acquirente di fornire spiegazioni sulle modalità di effettuazione dell'ordine e sull'organizzazione del trasporto di tali bevande verso la Finlandia. L'acquirente chiariva che, all'atto dell'effettuazione dell'ordine sul sito internet della società era comparsa una pubblicità per i servizi di trasporto di altre tre società. Nel corso dell'acquisto, il peso totale dei prodotti ordinati ed il costo del trasporto venivano aggiornati ogniqualvolta venivano aggiunte bevande all'ordine. Una volta effettuato il pagamento del prezzo delle bevande acquistate, sul sito internet della società che gestiva il sito era comparso un richiamo all'organizzazione del trasporto, che conteneva, in base alle informazioni fornite da detto acquirente, alcuni link diretti ai siti internet dei fornitori di servizi di trasporto. Era stato lo stesso acquirente, in sostanza, a scegliere di affidare il trasporto dei prodotti ordinati ad una delle imprese pubblicizzate.

In definitiva, cliccando un link che si riferiva ad una società di trasporto, contenuto nel negozio online della società che gestiva il sito, egli era stato reindirizzato verso il sito internet dello spedizioniere.

Su tale sito, l'acquirente aveva indicato i propri dati di contatto, ma non aveva fornito alcuna informazione in merito al suo ordine. Egli aveva pagato il trasporto direttamente alla società di trasporto sul sito internet di quest'ultima.

L'amministrazione finanziaria aveva prodotto due schermate di pagine internet della società che gestiva il sito dalle quali risultava che la compagine in parola non organizzava essa stessa il trasporto dei prodotti che commercializzava, ma offriva ai suoi clienti la possibilità di ritirare i loro ordini in un deposito situato in Germania o di scegliere un vettore a tal fine, essendo taluni vettori menzionati a tale titolo sul sito internet della società. Inoltre, dette schermate rivelavano che la società in questione aveva precisato ai suoi clienti che essi erano tenuti al pagamento di imposte in Finlandia.

Con consequenziale avviso di accertamento, l'amministrazione finanziaria aveva imposto alla società finlandese, per le bevande alcoliche sequestrate, il pagamento dell'accisa e di una sanzione, considerando che le bevande alcoliche in questione erano state inviate o trasportate in Finlandia direttamente o indirettamente dalla suddetta società o per suo conto e che, di conseguenza, detta società aveva agito quale venditore a distanza ed era tenuta a versare le accise in Finlandia.

La società aveva presentato reclamo avverso tale avviso di accertamento dinanzi all'amministrazione finanziaria, che lo respingeva. La vertenza finiva, quindi, a seguito di ricorso della contribuente, al Tribunale amministrativo di Helsinki.

Questioni pregiudiziali
Pertanto, il Tribunale amministrativo di Helsinki, sospeso il procedimento, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

  • se la direttiva 2008/118, in particolare l'articolo 36, relativo alle vendite a distanza, osti a un'interpretazione delle disposizioni legislative nazionali pertinenti secondo la quale un venditore di prodotti soggetti ad accisa, stabilito in un altro Stato membro, è coinvolto nel trasporto dei prodotti nello Stato membro di destinazione e deve essere ivi considerato come debitore dell'accisa a titolo di vendite a distanza per il solo fatto che il venditore induce l'acquirente sul proprio sito internet ad avvalersi di una determinata impresa di trasporti
  • se si possa ritenere che il venditore di prodotti soggetti ad accisa abbia spedito o trasportato, direttamente o indirettamente, prodotti in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE e fosse debitore dell'imposta a titolo di vendite a distanza ai sensi della direttiva per il fatto che la sua pagina internet consiglia determinate imprese di trasporti e fornisce informazioni in merito ai conseguenti costi di trasporto per l'acquirente e che i costi di trasporto sono stati fatturati da un'impresa di trasporti, cui le informazioni in merito ai prodotti da trasportare sono state fornite senza l'intervento dell'acquirente. Se ai fini della risposta alla presente questione rilevi il fatto che l'acquirente ha stipulato con l'impresa di trasporti indicata sulla pagina internet del venditore un distinto contratto di trasporto dei prodotti.

Sentenza
La Corte di giustizia premette che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118, l'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo.

In proposito, continuano gli eurogiudici, le disposizioni del capo V della direttiva 2008/118 riguardano le situazioni in cui, a seguito dell'immissione in consumo di un prodotto sottoposto ad accisa, quest'ultimo sia stato oggetto di circolazione all'interno dell'Unione Europea. Fatte salve le situazioni specifiche di cui all'articolo 32 di detta direttiva, tali disposizioni rispondono all'esigenza di garantire il rispetto del principio di territorialità fiscale, secondo cui il pagamento dell'accisa deve avvenire nel paese di consumo effettivo, e di evitare la doppia imposizione del prodotto interessato.

Tra le suddette disposizioni figura l'articolo 36 di detta direttiva.

Ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo, che disciplina la vendita a distanza – inferiscono i togati comunitari - i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro, che sono acquistati da una persona diversa da un depositario autorizzato o da un destinatario registrato, stabilita in un altro Stato membro e che non esercita un'attività economica indipendente e sono spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione.

Nel caso in esame, il sito internet della società, disponibile anche in lingua finlandese, consigliava agli acquirenti delle bevande alcoliche commercializzate le società di trasporti ivi identificate. Inoltre, detto sito internet forniva informazioni sulle spese di trasporto a carico dell'acquirente deciso a rivolgersi ad una di tali società e conteneva un link al sito internet di ciascuna di dette società in cui, dopo che l'acquirente avesse cliccato su uno di tali link, venivano trasmesse le informazioni in merito ai prodotti da trasportare senza intervento da parte di detto acquirente.

In queste circostanze, il venditore agisce in modo da guidare la scelta, da parte dell'acquirente, della società incaricata della spedizione e/o del trasporto dei prodotti acquistati sul proprio sito internet.

Quando il venditore agisce in tal modo, occorre considerare quest'ultimo come partecipante in modo indiretto alla spedizione e/o al trasporto dei prodotti sottoposti ad accisa verso lo Stato membro di destinazione e, di conseguenza, debitore dell'accisa in tale Stato membro, come previsto dalle norme enunciate all'articolo 36, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2008/118.

Infatti, come risulta, in particolare, dall'impiego del termine «indirettamente» all'articolo 36, paragrafo 1, di detta direttiva, la disposizione è stata redatta in modo da contemplare non solo l'ipotesi in cui il venditore esegua egli stesso la prestazione di trasporto e/o di spedizione, ma anche altre ipotesi, tra cui quella in cui il venditore gestisca indirettamente la spedizione e/o il trasporto offrendo al consumatore la possibilità di scegliere tra spedizionieri e/o vettori, che egli raccomanda.

In definitiva, l'espressione «spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto» deve essere interpretata in modo tale che il pagamento dell'accisa rifletta la realtà economica dell'operazione, a prescindere da qualsiasi formalismo.

Conclusioni
L'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che, nelle situazioni contemplate da tale disposizione, prodotti soggetti ad accisa devono essere considerati come «spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto», cosicché detto venditore è debitore dell'accisa in tale altro Stato membro, quando agisce in modo da guidare la scelta, da parte dell'acquirente, della società incaricata della spedizione e/o del trasporto di tali prodotti raccomandando e facilitando l'intervento, in conclusione, di queste società che possono esserne incaricate.


DA FISCO OGGI