Fittizio appalto di manodopera: la ferma posizione della Ctp di Prato

16.05.2022

Con sentenza n. 73/02/21, la Commissione tributaria provinciale di Prato ha confermato l'accertamento effettuato a carico di un consorzio, ammettendo trattarsi di ente formalmente esercente attività di esternalizzazione di manodopera, e che invece costituiva il vertice di un complesso sistema di evanescenti cooperative, ideate e manovrate al fine di ottenere vantaggi fiscali.
Il consorzio, infatti, prendeva in appalto i servizi (da clienti operanti prevalentemente nella regione Toscana) per poi affidarli in subappalto a varie cooperative (consorziate e non), che, in realtà, fungevano da meri serbatoi di personale, funzionali all'assunzione di lavoratori da mettere a disposizione dei committenti finali, per il tramite del consorzio stesso.
Invano il ricorrente si dichiarava all'oscuro della fittizietà delle cooperative, sussistevano infatti - come appurato dai giudici - molteplici indizi di inesistenza "comuni alle cooperative emittenti le fatture": la sede (presso civili abitazioni di una città campana, sebbene le prestazioni fatturate fossero svolte per lo più nel centro Italia); la formale intestazione a prestanome nullatenenti (mentre la gestione era diretta dagli amministratori di fatto del consorzio); il ciclo di vita breve (durante il quale erano assunti un gran numero di dipendenti); l'omissione delle dichiarazioni fiscali; il mancato versamento delle imposte e degli oneri previdenziali; la carenza di personale tecnicamente preparato per lo svolgimento dell'attività lavorativa appaltata (prevalentemente, lavoratori stranieri privi di requisiti professionali); il layout sempre clamorosamente identico in tutte le fatture.
Al cospetto di tali elementi, la Ctp ha concluso che il consorzio non poteva non sapere:"gli indizi utilizzati dall'ufficio risultano ... fondati su fatti situati nella sfera di conoscibilità del contribuente",il quale avrebbe dovuto "dimostrare di aver agito attuando gli accorgimenti necessari volti a verificare che il proprio fornitore è il soggetto realmente intervenuto nell'operazione".
La sentenza costituisce un utile precedente sulla spinosa questione del fittizio appalto di personale, destinato a consentire, a soggetti costituiti come consorzi - che si avvalgono di forza lavoro in violazione di tutti i vincoli giuslavoristici derivanti dall'assunzione diretta di manodopera - la detrazione dell'Iva sulle fatture emesse da enti privi di consistenza imprenditoriale (le cooperative), che omettono il versamento d'imposte, contributi previdenziali e ritenute su lavoro dipendente, contraendo altresì il costo del personale.
La pronuncia deve essere segnalata anche per un ulteriore profilo: la Ctp non si è conformata alla richiesta di archiviazione formulata dal giudice penale nei riguardi dei contribuenti coinvolti nella frode e ha pervicacemente confermato il recupero, non soltanto in virtù del consueto doppio binario tra giudizio penale e tributario, ma sottolineando che "dall'esame del decreto emesso dal GIP... si rileva che la motivazione si fonda sulla mera valutazione delle tesi difensive del legale rappresentante del Consorzio ... , contenute nella memoria difensiva che lo stesso ha depositato ... ; non risulta dagli atti alcun approfondimento sui fatti dedotti in questa sede, ma il PM , e quindi il GIP, si sono soffermati sulla regolarità formale delle operazioni che, come da dato esperienziale, costituisce sovente elemento connaturato alla frode". DA FISCO OGGI.