Con i decreti legge 112 e 185 del 2008 sono stati introdotti nuovi istituti conciliativi e deflativi del contenzioso, in aggiunta a quelli già esistenti.
Il legislatore, a partire dal 1997, ha ritenuto di affermare in maniera sempre più chiara la necessità della collaborazione e del contraddittorio nel rapporto tra Fisco e contribuente. Ciò non soltanto per rendere meno distante la fase del controllo da quella della effettiva riscossione delle imposte evase, ma anche per essere maggiormente in linea con le disposizioni contenute nella legge 212/2000 e per assicurare il giusto equilibrio tra la pretesa erariale, da un lato, e diritti del contribuente ed effettiva capacità contributiva, dall'altro.
Questi i motivi per i quali sono state ridotte a una misura veramente modesta le sanzioni che il contribuente deve pagare se si ravvede prima di qualunque attività di controllo; questi i motivi per i quali il legislatore, in tutti i casi in cui il contribuente che si trova in una situazione di lite potenziale con l'ufficio rinuncia al contenzioso e versa l'imposta, ha ritenuto di abbassare l'entità delle sanzioni e di concedere altri vantaggi, compresa una piccola copertura verso possibili futuri accertamenti, permettendo peraltro il pagamento dilazionato delle somme dovute.
Come anticipato, con i decreti legge del 2008 ("manovra d'estate" e "anticrisi"), le possibilità per il contribuente di chiudere la vertenza senza ricorrere al contenzioso sono aumentate, divenendo peraltro ancora più appetibili di quanto lo fossero in precedenza.
Di seguito, un quadro sintetico delle diverse ipotesi di ravvedimento per le violazioni commesse e delle diverse ipotesi di definizione, o comunque conciliative, previste oggi dalla legge, excursus che si concluderà con l'istituto dell'"autotutela", il quale, se da un lato può costituire il primo sistema di chiusura della lite (prima del suo insorgere) tra il contribuente e l'ufficio, con il riconoscimento da parte di quest'ultimo circa la illegittimità della pretesa, dall'altro rappresenta certamente l'"ultima chance" del contribuente che, non avendo voluto, o potuto per qualsiasi motivo, fruire degli strumenti di regolarizzazione o conciliativi previsti dalla vigente normativa fiscale, ma ritenendo comunque di essere vittima di una pretesa illegittima e non avendo ancora avuto alcuna sentenza della Commissione tributaria di merito passata in giudicato e a lui sfavorevole, chiede la revisione dell'atto di accertamento di cui a suo tempo è stato destinatario.
Ravvedimento operoso (articolo13, Dlgs 472/1997)
Il contribuente, che ha commesso violazioni di natura sia sostanziale che formale, può regolarizzare la propria posizione versando, prima dell'inizio di qualunque attività di controllo da parte dell'ente accertatore, l'imposta evasa, i relativi interessi e la sanzione ridotta a:
1/12 del minimo in caso di mancato pagamento del tributo e regolarizzazione entro 30 giorni
1/10 del minimo in caso violazione "sostanziale" o "formale" con regolarizzazione entro il termine di scadenza della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa
1/12 del minimo in caso di dichiarazione tardiva ma presentata entro 90 giorni dalla scadenza
Prima dell'entrata in vigore del Dl 185/2008, la riduzione delle sanzioni era pari, rispettivamente, a 1/8, 1/5 e 1/8.
La violazione formale che non reca pregiudizio all'azione di accertamento (la cosiddetta violazione "meramente formale") non comporta applicazione di sanzione.
Presentazione della dichiarazione "correttiva nei termini" o "integrativa" (articolo 2, Dpr 322/1998)
Una dichiarazione non corretta può essere emendata, avvalendosi delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del Dpr 322/1998. Il contribuente può, infatti, presentarne, entro i termini di scadenza della stessa dichiarazione, una nuova, "correttiva", che prenderà il posto a tutti gli effetti di quella, errata, originariamente trasmessa telematicamente all'agenzia delle Entrate.
Il contribuente può anche presentare una dichiarazione "integrativa" oltre i termini di scadenza, e addirittura oltre i termini di validità (90 giorni successivi alla scadenza ordinaria); in questo caso, sempre che la presentazione avvenga entro il termine di scadenza della dichiarazione relativa all'anno successivo, non solo potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni secondo le disposizioni previste in materia di ravvedimento operoso (evidentemente quando dalla nuova dichiarazione emerga un maggiore debito d'imposta o un minor credito), ma potrà eventualmente anche evidenziare un minor debito o un maggior credito, con possibilità di utilizzare la differenza emergente a suo favore attraverso la compensazione.
Adesione al processo verbale di constatazione (articolo 83, comma 18, Dl 112/2008)
A partire dal 25 giugno 2008, il contribuente che riceve un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza o dell'agenzia delle Entrate, contenente però rilievi che possono dar luogo soltanto ad accertamenti parziali a norma degli articoli 41-bis del Dpr 600/73 (in materia di imposte dirette) o 54, quarto comma, del Dpr 633/1972 (in materia di Iva), può definirlo, nella sua interezza (ossia per tutti i rilievi), dandone comunicazione al reparto della Guardia di finanza o all'ufficio dell'agenzia delle Entrate competente.
L'adesione, e quindi la comunicazione all'organo verbalizzante, deve avvenire necessariamente entro 30 giorni dalla notifica del processo verbale.
Entro i 60 giorni successivi alla presentazione dell'istanza, l'ufficio dell'agenzia delle Entrate competente notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale (la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale, riguardante verbali consegnati entro il 31/12/2008, può essere eseguita dall'ufficio entro il 30 giugno 2009).
In questo caso, le sanzioni sono applicate in misura pari alla metà di quelle previste per l'accertamento con adesione e, quindi, nella misura di 1/8.
Le somme dovute possono essere pagate ratealmente (in 8 rate trimestrali, oppure in 12 rate se l'imposta è superiore a 51.645,69 euro), con l'applicazione degli interessi legali, senza bisogno di alcuna garanzia.
Anche nel caso di definizione del processo verbale, come per l'accertamento con adesione, le somme dovute (o la prima rata) devono essere versate entro 20 giorni successivi alla data di notifica dell'atto di definizione.
Le somme non versate sono recuperate dall'ufficio tramite iscrizione a ruolo.
Definizione per acquiescenza (articolo 15, Dlgs 218/1997)
Il contribuente che dopo avere ricevuto un processo verbale di constatazione o un invito al contraddittorio, "definibili" a norma dell'articolo 27 del Dl 185/2008, non vi aderisce ma rinuncia poi a impugnare in Commissione tributaria il conseguente accertamento notificato dall'ufficio e provvede a pagare quanto dovuto entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, ha diritto alla riduzione delle sanzioni a 1/4 di quelle irrogate (in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore a 1/4 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo).
Se la definizione del contribuente riguarda un avviso di accertamento che non è stato invece preceduto da un processo verbale di constatazione o da un invito al contraddittorio "definibili", la riduzione della sanzione è maggiore ed è pari a 1/8 di quella irrogata.
Con la modifica apportata all'articolo 15 del Dlgs 218/1997 a opera dell'articolo 21, comma 22, della legge 449/1997 (Finanziaria 1998), nel caso di "definizione per acquiescenza" si applicano le disposizioni previste per l'accertamento con adesione, più avanti descritte.
Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 218/1997, nel caso di acquiescenza è concessa al contribuente la facoltà di versare le somme dovute in otto rate trimestrali di pari importo (12 rate se l'importo è superiore a 51.645,69 euro), prestando la garanzia prevista dall'articolo 38-bis del Dpr 633/1972 per la durata della rateazione maggiorata di un anno. Entro 10 giorni dal pagamento, il contribuente deve fare pervenire all'ufficio la quietanza di versamento e, nel caso di rateazione, anche la documentazione relativa alla presentazione della garanzia. DA FISCO OGGI.