La Ctr Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 155 dell'11 luglio 2022, ha ribadito che, in tema di esportazione al di fuori dell'Unione europea, la destinazione dei beni all'esportazione richiede supporti probatori certi, quali le attestazioni di amministrazioni del paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana o la vidimazione dell'ufficio doganale comprovante l'uscita della merce dal territorio, non essendo sufficiente documentazione di origine privata.
Un ufficio friulano dell'Agenzia delle entrate recuperava a carico di una società, con avviso di accertamento, l'Iva su alcune operazioni di esportazione oltre a muovere alcuni rilievi di carattere formale.
La società accertata impugnava tempestivamente l'atto impositivo avanti alla Ctp di Udine che dichiarava l'inammissibilità del ricorso per generica indicazione dei motivi.
La compagine appellava la decisione davanti alla Commissione tributaria regionale Friuli-Venezia Giulia, che rimetteva il fascicolo al giudice di primo grado, avendo ravvisato il difetto di notifica dell'avviso di fissazione d'udienza.
La Ctp di Udine, investita nuovamente della decisione, rigettava il ricorso esponendo che, nel caso di specie, difettavano le attestazioni della dogana di uscita delle merci dal territorio Ue, né ciò risultava aliunde.
La società impugnava la decisione in appello sottolineando che l'addebito avesse una natura formale poiché causato dalla mancata restituzione delle bollette doganali da parte del trasportatore. Di contro, le operazioni di esportazione risulterebbero, secondo la compagine, dalla contabilità dove erano stati riportati fatture e bonifici di pagamento oltre alla corrispondenza.
Dal canto suo, l'ufficio richiamava la normativa Iva che regola la fattispecie in discussione, sottolineando l'assenza, per ogni singola esportazione, del Dau (documento amministrativo unico), che consiste, si ricorda, nella dichiarazione doganale, per tutti i regimi doganali e le destinazioni doganali utilizzata dagli operatori. Inoltre, l'amministrazione finanziaria eccepiva l'insufficienza o inidoneità della documentazione prodotta dalla società.
La sentenza
Nell'avallare la legittimità e la fondatezza dell'accertamento erariale, al di là delle questioni preliminari affrontate, che in questa sede non occupano, la Ctr friulana richiama il consolidato orientamento della Corte di cassazione, che può identificarsi nella recente sentenza 11112/2022, secondo cui "in tema di esportazione al di fuori del territorio dell'Ue in regime di esenzione d'Iva, di cui all'art. 8 comma 1 lett. a) Dpr 633/72, la destinazione dei beni all'esportazione non può essere provata dal contribuente allegando documentazione di origine privata, quali le fatture o la documentazione bancaria attestante il pagamento, in quanto la normativa doganale richiede a tal fine mezzi di prova certi ed incontrovertibili, quali le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana, ai sensi dell' art. 346 Dpr 43/1973, o la vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura, o anche le bolle d'accompagnamento, i documenti internazionali di trasporto e gli altri documenti previsti dall'amministrazione finanziaria, purché risulti la vidimazione dell'ufficio doganale comprovante l'uscita della merce dal territorio doganale o quella delle autorità pubbliche dello Stato estero importatore, comprovante l'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione".
L'assenza di tale documentazione, quindi, a parere del Collegio regionale, non può assolutamente essere addebitata agli uffici dell'amministrazione finanziaria né a terzi, poiché era la contribuente a doversi attivare tempestivamente e diligentemente all'acquisizione probatoria chiesta dal caso, anche promuovendo presso i competenti uffici la relativa procedura (cfr Cassazione, n. 958/2015).
E detto onere non è stato adempiuto, nel caso di specie.
In definitiva, l'attività documentale della contribuente, volta a dimostrare l'effettività delle esportazioni e la sua non colpevolezza circa l'assenza di tali documenti, da ricondurre a terzi (ossia alla ditta che all'epoca curò i trasporti nonché all'ufficio doganale, che non sarebbe stato in grado di reperire traccia degli sdoganamenti), appare alla Ctr priva di efficacia, alla luce del disposto normativo di riferimento, per come interpretato dalla giurisprudenza più autorevole. da fisco oggi.