Dalla giurisprudenza unionale emerge il principio in base al quale la reale ricorrenza dei requisiti del sistema IVA non può essere ingiustificatamente compressa, sul piano della prova, in forme tali da conculcare i diritti degli operatori economici; tuttavia, tale principio va tuttavia coniugato con l'esigenza di rigorosa prevenzione antifrode su cui la giurisprudenza comunitaria insiste (tra le ultime, Corte giust. 8 settembre 2015, causa C-109/14, Taricco ed altri). Ne scaturisce il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la destinazione della merce all'esportazione deve essere provata da adeguata documentazione doganale, oppure dalla vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura o su un esemplare della bolla di accompagnamento o, se quest'ultima non è prescritta, del documento di trasporto, oppure secondo modi e tempi previsti da appositi decreti ministeriali. In altre parole, "...pur dovendosi ritenere che tale prova possa essere fornita con ogni mezzo, non potendosi addebitare all'esportatore la mancata esibizione di un documento di cui egli non ha la disponibilità, resta pur sempre che debba trattarsi di una prova certa ed incontrovertibile, quale l'attestazione di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana" (Cass. n. 6351/2002; conformi, Cass. n. 218095/2012; n. 20487/2013; n. 16971/2016).Ordinanza n. 18826 del 28 luglio 2017 (udienza 10 luglio 2017)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Piccininni Carlo - Est. Perrino Angelina Maria
Cessioni all'esportazione - prova della destinazione della merce all'esportazione da fisco oggi.