Le cessioni degli ecotomografi ad ultrasuoni a marchio "X" commercializzati dalla società istante possono beneficiare del regime Iva di favore previsto dall'articolo 124 del Dl n. 34/2020 per contrastare l'emergenza epidemiologica, ed essere assoggettate ad aliquota Iva del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021. È quanto precisato dall'Agenzia delle entrate con la risposta n. 446 del 9 settembre 2022, tenuto conto del parere tecnico delle Dogane trasmesso in allegato dall'istante e dai chiarimenti forniti dalla prassi amministrativa.
L'istante fa una descrizione tecnica dei due ecotomografi ad ultrasuoni che commercializza sul territorio italiano precisando le dotazioni degli apparecchi e il loro impiego in ambito medico. Entrambi, rileva l'istante, fanno parte delle due categorie previste dalla "Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici" (Beta e Gamma).
La società istante, inoltre, fa presente che per appurare l'effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali dei prodotti ha richiesto l'accertamento tecnico all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale parere ha chiarito che gli ectomografi in esame sono stati classificati con il codice Taric 9018 1200 "Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica", e possono essere compresi nell'elenco di cui al citato articolo 124.
L'Agenzia, dopo aver illustrato la misura agevolativa introdotta dal Dl Rilancio, ricorda che in base alla circolare n. 26/2000 l'ambito di applicazione dell'articolo 124 citato è limitato ai beni contenuti nell'elenco, ritenuti necessari per contrastare il Covid-19 e le pandemie in genere. La stessa circolare infatti ritiene che in considerazione dell'eccezionalità della norma, l'elenco del comma 1 dell'articolo 124 ha natura tassativa e non esemplificativa. Posizione espressa dalla stessa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con la circolare n. 12 del 30 maggio 2020.
Va rilevato, inoltre, che una successiva circolare delle Entrate ha chiarito che la natura tassativa dell'elenco di beni dell'articolo 124 non può escludere invia di principio che taluni prodotti, pur classificati con un codice di nomenclatura non rientrante tra quelli riportati nella tabella allegata alla circolare n. 12 del 2020, possano comunque essere inclusi nella norma agevolata e fruire dello sconto Iva (circolare n. 45/2020).
In conclusione, alla luce del parere tecnico delle Dogane e dei documenti di prassi richiamati, l'Agenzia ritiene che le cessioni degli ecotomografi commercializzati dalla società istante possano senz'altro fruire dell'aliquota Iva al 5 per cento. Gli apparecchi chiaramente dovranno rispettare la finalità sanitaria, ulteriore condizione posta dalla misura di favore del Decreto Rilancio. da fisco oggi.