Dissequestro per pagare le tasse

12.04.2022

La Suprema corte colma una lacuna legislativa nell'ambito della "231" (responsabilità amministrativa degli enti). Può essere dissequestrato il profitto di attività illecite necessario a pagare le imposte se è a rischio la società stessa. Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza n. 13936 dell'11 aprile 2022, è intervenuta nell'ambito di un'inchiesta nata per una mediazione illecita sull'acquisto di mascherine non conformi ai canoni di sicurezza dettati dalle norme anti covid. Nel silenzio della legge gli Ermellini hanno fornito una interpretazione definita da loro stessi come costituzionalmente orientata. Sul punto il Collegio di legittimità ha messo nero su bianco che nel silenzio del d.lgs. n. 231 del 2001, il dissequestro parziale delle somme in sequestro per pagare il debito tributario debba essere consentito, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata del principio di proporzionalità della misura cautelare, là dove si renda necessario al fine di evitare, per effetto dell'applicazione del sequestro preventivo e dell'inderogabile incidenza dell'obbligo tributario, la cessazione definitiva dell'esercizio dell'attività dell'ente prima della definizione del processo. In tali casi, infatti, il sequestro finalizzato alla confisca assolverebbe non solo la propria lecita funzione di apprensione del prezzo o del profitto illecitamente lucrato ai fini della successiva ablazione, ma determinerebbe anche un'esasperata compressione della libertà di esercizio dell'attività d'impresa, del diritto di proprietà, del diritto al lavoro, mettendo a rischio la stessa esistenza giuridica dell'ente. Il sequestro finalizzato alla confisca si tradurrebbe, infatti, in una forma di interdizione definitiva dall'attività di cui all'art. 16, terzo comma, del d.lgs. n. 231 del 2001, operante già in sede cautelare e indipendentemente da una affermazione definitiva di responsabilità dell'ente. Ciò anche perché in tal modo verrebbero a sovrapporsi indebitamente gli effetti di misure cautelari che, nella trama sistematica della "231", sono strutturalmente e funzionalmente distinte: quali il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, di cui all'art. 53, e l'interdizione dall'esercizio dell'attività. Tutte le affermazioni della sesta sezione penale, peraltro, rispondono al principio secondo cui in tema di reati tributari, il sequestro preventivo ?nalizzato alla confisca del profitto del reato, corrispondente all'ammontare dell'imposta evasa, può, infatti, essere legittimamente mantenuto fino a quando permane l'indebito arricchimento derivante dall'azione illecita, che cessa con l'adempimento dell'obbligazione tributaria. d italia oggi.