SINTESI: In materia di regime fiscale dei disavanzi derivanti da fusione o scissione di società, la disposizione intertemporale di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 344 del 2003, che mantiene ferma l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 358 del 1997 (abrogato con riguardo alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31/12/2003) alle fusioni e scissioni deliberate fino al 30/04/2004, rinvia implicitamente allo stesso art. 6, comma 4, e si interpreta nel senso che anche per tali operazioni la società che vuole avvalersi del riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori da imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni o quote deve farne richiesta nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui ha effetto la fusione o la scissione.
Sentenza n. 20044 del 21 giugno 2022 (udienza 8 giugno 2022)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Cirillo Ettore - Est. Giudicepietro Andreina
Regime fiscale dei disavanzi derivanti da fusione o scissione di società - La società che vuole avvalersi dell'agevolazione fiscale deve farne richiesta nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui ha effetto la fusione o la scissione da fisco oggi.