Curatore inerte, “condizionata” l’impugnazione del fallito

03.03.2023

La quinta sezione civile della Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 25373 del 25 agosto 2022, ha rimesso gli atti al primo presidente, per valutare il rinvio della causa alle sezioni unite civili, per le seguenti questioni:

  • se, al fine di ritenere sussistente la legittimazione straordinaria del contribuente insolvente a impugnare atti impositivi, rilevi la mera inerzia del curatore, intesa come omesso ricorso alla tutela giurisdizionale o, invece, occorra accertare se l'inerzia sia frutto o meno di valutazione ponderata degli organi della procedura concorsuale
  • quali siano gli effetti della soluzione alla predetta questione sulla natura, relativa o assoluta, dell'eccezione di difetto di legittimazione e sulle difese del contribuente, e le possibili ripercussioni al di fuori della materia tributaria.

La questione, oggetto dell'ordinanza in commento, nasce dall'impugnazione di due avvisi di accertamento da parte di un contribuente che ha fatto valere la propria legittimazione straordinaria a impugnare, a seguito del disinteresse mostrato dal curatore del fallimento della società di cui era legale rappresentante.
La Ctp di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il contribuente privo di legittimazione. La Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'appello del contribuente, ritenendo che non vi fosse stato disinteresse della curatela a impugnare l'atto impositivo, ma che la rinuncia fosse stata oggetto di specifica valutazione del giudice delegato.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, specificando che l'atto impositivo riguardava crediti concorsuali insorti prima della dichiarazione di fallimento e considerandosi - quale soggetto passivo del rapporto di imposta - legittimato ad agire in costanza di fallimento. Secondo il ricorrente, l'inerzia del curatore a impugnare gli atti impositivi relativi a crediti concorsuali rileva, ai fini della insorgenza della legittimazione straordinaria del soggetto dichiarato fallito, per il solo fatto che il curatore ometta tout court di adire la tutela giurisdizionale. Di conseguenza, il difetto di legittimazione passiva non può essere rilevato di ufficio, in assenza di eccezione sollevata dal curatore.
Il problema è che tipo di inerzia permetta al contribuente fallito di agire personalmente in giudizio.
Si richiama il principio secondo cui il debitore è privo, in genere, della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento. Fanno eccezione alla regola i casi in cui: i) il debitore dichiarato fallito (insolvente) agisca per la tutela di diritti di natura strettamente personale; ii) gli organi della procedura siano rimasti inerti.
Nel caso di impugnazione di atti impositivi, i cui presupposti si siano realizzati prima dell'apertura della procedura concorsuale, si riafferma il principio per cui il contribuente dichiarato fallito (insolvente) è legittimato a impugnare gli atti impositivi in caso di inerzia degli organi della procedura.
Come è evidente, l'inoperosità degli organi del fallimento è considerata, in ogni caso, il presupposto per attribuire legittimazione al debitore. Sul punto la Corte specifica che, nel tempo, si sono formati due orientamenti:
L'orientamento tradizionale (i) sostiene l'impugnabilità da parte del contribuente giustificata dal diverso interesse che ha il contribuente insolvente rispetto al curatore del fallimento: il curatore ha interesse a opporsi a una pretesa tributaria solo se il contenzioso possa incidere astrattamente sulla ripartizione dell'attivo; il contribuente ha un interesse diverso che gli deriva da riflessi anche di carattere sanzionatorio o da eventuali effetti positivi possibili alla chiusura del fallimento, ad esempio, nel giudizio di esdebitazione.
Dal riconoscimento della legittimazione straordinaria in capo al contribuente dichiarato fallito discendono i seguenti corollari:

  • il difetto di legittimazione straordinaria può essere rilevato solo dal curatore che non sia rimasto inerte e abbia adito l'autorità giudiziaria (l'eccezione è di natura relativa, non rilevabile né dalla controparte, né d'ufficio)
  • il contribuente, in costanza di fallimento, non ha l'onere di dimostrare l'interesse ad agire, visto che né il giudice né la controparte potrebbero rilevare il difetto di interesse.

Più chiaramente, secondo questo orientamento, la regola è che il contribuente sia legittimato a impugnare gli atti impositivi (salvo l'eccezione del curatore) presumendosi l'inerzia degli organi concorsuali in caso di mancato avvio dell'azione giurisdizionale.
Unica eccezione è il caso in cui il curatore non si attivi dopo aver instaurato un giudizio tributario, ritenuto successivamente inopportuno da coltivare. Si afferma che l'avvio di un giudizio tributario da parte del curatore fallimentare sia idoneo a escludere il realizzarsi del presupposto dell'inerzia e precluda la legittimazione straordinaria del contribuente. Si delinea la presunzione secondo cui la mancata prosecuzione del giudizio o l'omessa impugnazione della sentenza che lo conclude derivano da una specifica valutazione degli organi della procedura. In tal caso l'eccezione di difetto di legittimazione diviene assoluta, rilevabile anche d'ufficio.
All'orientamento tradizionale si è opposto, di recente, un diverso orientamento (ii), in base al quale l'inerzia non ricorre in ogni caso in cui vi sia stata una espressa valutazione da parte del curatore, sfociata nella mancata impugnazione dell'atto impositivo. Tale eventualità, pertanto, non rileva per il solo fatto che il curatore non abbia impugnato l'atto impositivo, ma solo se la mancata impugnazione sia stata causata da un totale disinteresse.
Occorre volta per volta esaminare l'omessa proposizione dell'azione di impugnazione da parte del curatore per comprendere se sia frutto di ponderata valutazione.
L'ordinanza sembra non appoggiare la predetta soluzione sottolineando che:

  1. l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del contribuente diventerebbe assoluta e potrebbe essere rilevata anche d'ufficio dal giudice
  2. la legittimazione straordinaria per pura inerzia diventerebbe inapplicabile in caso di normale operare degli organi della procedura e l'unico spazio di operatività si avrebbe nel caso in cui il curatore non si fosse accorto della pendenza del termine per impugnare. Si finirebbe, così, per pregiudicare l'operato dei contribuenti insolventi che si trovino al cospetto di curatori attenti e si favorirebbero, viceversa, i contribuenti che si trovino al cospetto di curatori disattenti in relazione ai contenziosi pendenti;
  3. l'interesse ad agire del contribuente verrebbe in qualche modo legato alla valutazione operata dal curatore, la quale è del tutto slegata dall'interesse del contribuente.

Se l'irrilevanza dell'interesse del debitore fallito sembra essere alla base dell'esclusione della legittimazione del debitore per quanto riguarda le impugnazioni dei crediti ammessi allo stato passivo, ove si esclude la legittimazione del debitore, l'estensore sottolinea che non si rinviene una analoga norma nel procedimento tributario. Questa "limitazione di fatto" della legittimazione straordinaria del contribuente potrebbe apparire distonica con la persistenza del rapporto di imposta - in costanza di fallimento - in capo al contribuente e con l'interesse alla tutela giurisdizionale in materia tributaria, la quale rientra tra i diritti fondamentali dell'ordinamento (articoli 24, 53 Costituzione). da fisco oggi.