Corte Ue: chi detiene i prodotti è debitore anche se non è il primo

12.03.2022

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla interpretazione degli articoli 7 e 9 della Direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa. La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone un contribuente tedesco all'amministrazione finanziaria locale, in relazione alla decisione di quest'ultima di assoggettare detto contribuente al pagamento dell'accisa su prodotti del tabacco.Le disposizioni della direttiva comunitaria
L'articolo 7 della direttiva prevede che nel caso in cui prodotti soggetti ad accisa, che siano già stati immessi in consumo in uno Stato membro, sono detenuti a scopo commerciale in un altro Stato membro, le accise sono riscosse nello Stato membro in cui i prodotti sono detenuti.
Il successivo articolo 9 prevede che, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 6,7,8, l'accisa diventa esigibile allorchè i prodotti immessi in consumo in uno Stato membro sono detenuti per scopo commerciale in un altro Stato membro. In tal caso, l'accisa va pagata nello Stato membro nel cui territorio si trovano i prodotti ed è esigibile nei confronti del detentore dei prodotti.
Nel caso di specie, il contribuente tedesco è stata condannato, con sentenza passata in giudicato, per ricettazione professionale di merci sottratte all'imposta. Il giudice penale constatava che tale contribuente aveva ricevuto diverse volte, da una organizzazione dedita al contrabbando di sigarette, al fine di rivenderle, sigarette non dichiarate per le quali l'accisa sul tabacco non era stata corrisposta.
In sede tributaria, l'amministrazione finanziaria ha richiesto il pagamento dell'accisa sul tabacco. La questione è stata affrontata nella apposita sede giurisdizionale. Il giudice ' a quo' ha sollevato al vaglio pregiudiziale della Corte UE la seguente questione: se l'articolo 9 della Direttiva 92/12 osti ad una normativa di uno Stato membro secondo la quale una persona che detiene per scopi commerciali prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo in un altro Stato membro non diventa soggetto di imposta se ha acquistato prodotti da un terzo solo a seguito della conclusione della procedura per la loro introduzione.Le valutazioni della Corte Ue
Si richiede in sostanza di precisare se l'articolo 9 della direttiva n. 92/12 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione consente ad uno Stato membro di designare come debitore dell'accisa una persona che detiene per scopi commerciali nel territorio fiscale di tale Stato membro, prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo in un altro Stato membro, sebbene tale persona non sia la prima a detenere tali prodotti nello Stato membro di destinazione.
La Corte Ue rileva che, nel caso di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo in uno Stato membro, la direttiva n. 92/12 stabilisce una distinzione, da un lato tra i prodotti detenuti a scopo commerciale in un altro Stato membro da un operatore che svolge in modo indipendente un'attività economica e dall'altro i prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dai medesimi in un altro Stato membro.
Il contribuente ricorrente risulta aver acquistato da una organizzazione dedita al contrabbando di sigarette immesse in consumo in uno Stato membro diverso dalla Germania, allo scopo di rivenderle in tale paese, sigarette sulle quali non sono state pagate le accise. Non sussistono pertanto dubbi in ordine alla circostanza che le sigarette siano state introdotte nel territorio tedesco per scopi commerciali, pur essendo sprovviste del contrassegno fiscale nazionale richiesto.
Risulta infatti che il contribuente aveva acquistato diverse volte da terzi i prodotti dopo che questi erano entrati illegalmente nel territorio fiscale tedesco, al fine di rivenderle e ricavarne profitto.
L'articolo 9 deve essere interpretato in combinato disposto con l'articolo 7 della direttiva. Ai sensi di quanto stabilito dai par. 1 e 3 di tale articolo 7, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti sono detenuti, tra l'altro, da parte della persona alla quale i prodotti sono forniti o da parte dell'operatore professionale.
In particolare, poiché l'articolo 7 prevede espressamente che la persona alla quale sono forniti i prodotti può essere tenuta a pagare l'accisa sui prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo in uno Stato membro o detenuti a scopo commerciale in un altro Stato membro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che qualunque persona detenga i prodotti è tenuta al pagamento dell'accisa.
Una diversa e più restrittiva interpretazione che riservi la qualità di debitore di accisa al primo detentore dei prodotti, risulterebbe contraria alle finalità della direttiva n. 92/12. Infatti, sulla base di quest'ultima, il passaggio di prodotti dal territorio di uno Stato membro a quello di un altro Stato membro non può dar luogo ad un controllo sistematico da parte delle autorità nazionali, idoneo ad ostacolare la libera circolazione delle merci nel mercato interno dell'UE. Detta interpretazione, pertanto, renderebbe più incerta la riscossione delle accise esigibili, connesse al passaggio di una frontiera dell'Unione.Le conclusioni
Tutto ciò premesso, l'articolo 9 della Direttiva 92/12, in combinato disposto con l'articolo 7 di tale Direttiva deve essere interpretato nel senso che tale disposizione consente ad uno Stato membro di designare come debitore dell'accisa una persona che detiene per scopi commerciali nel territorio fiscale di tale Stato prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo in un altro Stato membro, benchè tale persona non sia il primo detentore di tali prodotti nello Stato membro di destinazione. dal sito fisco oggi