Concessioni demaniali: registro al 2% anche sull’ulteriore proroga
L'ulteriore proroga delle concessioni demaniali marittime prevista dal Decreto fiscale (articolo 5, comma 3-bis del Dl n. 146/2021) che ha esteso da 12 a 24 mesi l'originaria proroga sancita dal Decreto rilancio, deve essere denunciata dalle parti nel termine di 20 giorni dalla data in cui ha effetto la stessa proroga. Successivamente l'Ufficio provvederà a liquidare l'imposta di Registro nella misura del 2% anche per il nuovo periodo della concessione. È la sintesi della risposta n. 192 del 14 aprile 2022 dell'Agenzia delle entrate a un'istanza di interpello volta a conoscere il corretto adempimento dell'imposta di registro sul periodo di estensione della concessione demaniale previsto dal legislatore. L'istante, nel dettaglio, chiede se "nel caso in cui il calcolo dell'imposta (...) per il periodo maggiore (24 mesi) dovesse comunque rientrare nella misura minima (200 euro) già versata per la proroga di 12 mesi", si possa escludere ogni altro adempimento tributario.
La disposizione di favore riguarda le concessioni in corso o scadute tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, rilasciate per le aree demaniali e per aree e banchine dei porti nonché per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto passeggeri.