Cessione d'azienda, nessuna deroga al principio di competenza

17.04.2025

Ai fini delle imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione di un'azienda deve essere tassata nel periodo d'imposta in cui essa è formalmente realizzata, secondo il criterio di competenza, a prescindere dal momento in cui avviene materialmente la corresponsione della somma oggetto di corrispettivo e dal suo effettivo incasso.

Questo, in breve, il contenuto dell'ordinanza n. 6327 del 10 marzo 2025 della Corte di cassazione.

La vicenda controversa, oggetto della pronuncia in commento, ha interessato la Corte suprema in seguito al ricorso dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Ctr della Lombardia, che, in parziale accoglimento dell'appello di un contribuente, aveva rideterminato in 65.400 euro la plusvalenza, derivante da una cessione d'azienda, iscritta a ruolo per 250mila euro, su cui veniva poi calcolata l'imposta sostitutiva Irpef, per l'anno di imposta 2012, di cui alla cartella esattoriale impugnata.

La Commissione tributaria regionale - richiamato l'articolo 109 del Dpr n. 917/1986 (Tuir), in base al quale alla plusvalenza derivante da cessione di azienda si applica il principio di competenza, e rilevato che il contribuente-cedente aveva incassato solo parte del prezzo pattuito, ottenendo per la restante parte titoli bancari non onorati - ha ripreso un precedente giurisprudenziale di legittimità (Cassazione, ordinanza n. 5876/2014) sostenendo che l'imposta sostitutiva deve essere calcolata solo sulla somma effettivamente ricevuta in quanto, nel caso specifico il contribuente, non avendo incassato l'integrale corrispettivo non ha potuto successivamente beneficiare della conseguente minusvalenza derivante dal mancato pagamento.

La Cassazione ha accolto il ricorso erariale rinviando la causa ad altra sezione della Ctr Lombardia.

L'ufficio aveva impugnato la pronuncia di secondo grado lamentando la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 86 e 109 del Tuir, a norma dei quali la plusvalenza derivante da cessione di azienda si considera conseguita nel momento di stipulazione dell'atto traslativo; sicché, in forza del principio di competenza, il corrispettivo deve imputarsi all'esercizio in cui la cessione si realizza, indipendentemente dal suo effettivo pagamento.

Inoltre, l'Agenzia censurava la sentenza della Commissione regionale, la quale, richiamando un isolato e risalente precedente di legittimità (cfr ordinanza n. 5876/2014), peraltro inconferente, aveva sostanzialmente applicato il principio di cassa, in forza della mancata realizzazione di fatto della plusvalenza.

I giudici hanno ritenuto il motivo di ricorso fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

La Cassazione, in primis,ha richiamato il proprio consolidato insegnamento in base al quale"In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione di azienda va dichiarata, inderogabilmente, nel periodo in cui si è formalmente realizzata, non rilevando l'incasso parziale del prezzo di vendita per effetto del fallimento della cessionaria, atteso che i due momenti integrano eventi (la realizzazione della plusvalenza nel modo suddetto e la successiva emersione di un componente negativo conseguente alla mancata corresponsione per intero del prezzo della cessione) fiscalmente autonomi, che vanno dichiarati - l'uno come guadagno, l'altro come perdita - nei distinti periodi in cui si verificano"(Cassazione, pronunce n. 14560/2021, n. 24378/2016 e n. 4366/2011).

Inoltre, la Corte ha evidenziato un corollario giurisprudenziale secondo cui "In tema di reddito di impresa, la determinazione della base imponibile in caso di cessione di beni sottoposta a condizione sospensiva è ancorata al valore degli stessi al momento dell'avverarsi della condizione, senza che ne rilevi la retroattività degli effetti"(Cassazione, ordinanza n. 12747/2014).

In linea generale occorre precisare e ricordare che il principio di competenza non ammette deroghe neppure nella cessione di azienda con riserva di proprietà e che esso non viene meno per vicende sopravvenute, quali la risoluzione o l'annullamento del contratto o gli accordi successivi fra le parti.

Nel caso in esame, pertanto, era obbligo del contribuente dichiarare la plusvalenza nel periodo in cui questa si era formalmente realizzata, secondo il criterio di competenza, a prescindere dal momento in cui è avvenuta materialmente la corresponsione della somma oggetto di corrispettivo e anche a prescindere dal suo effettivo incasso.

In assenza di detto imprescindibile adempimento, il contribuente che non dichiara integralmente la plusvalenza, ma solo in relazione alla somma riscossa dispone del principio di competenza a sua discrezione, scegliendo il periodo temporale di riferimento dell'imposta, in violazione, per l'appunto, degli articoli 86 e 109 del Tuir.